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Qualificazione dell’intervento di demolizione di una preesistente baracca fatiscente e realizzazione di una casetta in legno di maggiori dimensioni

La tesi del Comune è corretta, come affermato dal TAR Lombardia, Brescia, (Sez. II), nella sentenza del 23 ottobre 2024, n. 827, secondo cui l’intervento in questione, essendo stato realizzato su terreno sottoposto a vincolo paesaggistico ed essendo consistito nella demolizione del manufatto preesistente e nella costruzione di un nuovo manufatto avente sagoma e prospetti diversi dal preesistente, va qualificato come “nuova costruzione”
 

28 OTTOBRE 2024

di M. Petrulli
 
Il proprietario: demolisce una preesistente baracca, degradata e ormai fatiscente, presente su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico e realizza ex novo una casetta in legno di dimensioni 6 x 5 metri, ritenendo la sufficienza di una SCIA (la cui assenza non potrebbe comportare l’ordine di demolizione), consistendo in un intervento di mera “manutenzione straordinaria” del manufatto originario.
 
Il Comune: ritiene l’intervento una nuova costruzione e, non essendovi un permesso di costruire, ordina la demolizione.
 
La risposta esatta: la tesi del Comune è corretta, come affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 23 ottobre 2024, n. 827, secondo cui l’intervento in questione, essendo stato realizzato su terreno sottoposto a vincolo paesaggistico ed essendo consistito nella demolizione del manufatto preesistente e nella costruzione di un nuovo manufatto avente sagoma e prospetti diversi dal preesistente, va qualificato come “nuova costruzione”.
 
Al riguardo, i giudici hanno rimandato alla recente sentenza della medesima Sezione del 28 marzo 2024 n. 256, nella quale si è precisato che il concetto di “ristrutturazione edilizia” assume connotati particolari e molto più restrittivi allorché vengano in considerazione immobili sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico. L’ultimo periodo della norma in esame, infatti, prevede che “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.
 
In forza di tale previsione, i lavori implicanti demolizione e ricostruzione di manufatti preesistenti, mentre in linea generale rientrano nel concetto di ristrutturazione edilizia anche qualora implichino modifica della sagoma e dei prospetti, nel caso di beni sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia soltanto a condizione che non comportino modifiche alla sagoma, ai prospetti, al sedime e alle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non determinino incrementi volumetrici.
 
Nel caso di specie, l’intervento è consistito nell’integrale sostituzione della baracca preesistente, ammalorata e fatiscente, con un nuovo manufatto avente sagoma e prospetti totalmente diversi dal preesistente, come reso evidente dalla documentazione fotografica versata in atti, sicchè l’intervento va qualificato come nuova costruzione.
 
Trattandosi di intervento di “nuova costruzione” o “di ristrutturazione edilizia” realizzato in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, correttamente l’amministrazione ne ha ordinato la demolizione, ex art. 31 comma 2 D.P.R. 380/2001 e art. 167 comma 1 d. lgs. n. 42/2004.
 
L’esecuzione dell’ordinanza di ripristino non implica la ricostruzione della baracca preesistente, ma si sostanzia e si esaurisce nella demolizione della nuova casetta abusiva.