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Viene estesa la portata del certificato di agibilità

Il Consiglio di Stato, (Sez. IV) con la sentenza n. 7740 del 24 settembre 2024, ha chiarito che il certificato di agibilità può attestare non solo la conformità dell'immobile sotto i profili di sicurezza e igiene, ma anche la sua regolarità urbanistico-edilizia

16 OTTOBRE 2024

Il Consiglio di Stato, (Sez. IV) con la sentenza n. 7740 del 24 settembre 2024, ha chiarito che il certificato di agibilità può attestare non solo la conformità dell'immobile sotto i profili di sicurezza e igiene, ma anche la sua regolarità urbanistico-edilizia. Questa pronuncia ribalta l'orientamento precedentemente espresso dal Tar Molise (sentenza n. 217/2020), che aveva escluso tale possibilità, sostenendo che il certificato di agibilità si limita a garantire la sicurezza, la salubrità e il risparmio energetico, senza toccare questioni urbanistiche.
 
Il caso è nato in seguito al trasferimento di una rivendita di tabacchi, autorizzato dall'Agenzia delle Dogane sulla base del certificato di agibilità dell'immobile. Il Tar Molise aveva accolto il ricorso contro tale autorizzazione, ritenendo che il certificato fosse insufficiente a dimostrare la regolarità edilizia e urbanistica del bene.
 
Il Consiglio di Stato ha invece richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il rilascio del certificato di agibilità presuppone il rispetto delle norme urbanistico-edilizie. In particolare, la sentenza sottolinea che l’attività edilizia deve essere conforme sia alle prescrizioni di legge che agli strumenti urbanistici approvati, condizione imprescindibile per l’ottenimento dell’agibilità. Questa conformità, quindi, è da considerarsi implicitamente attestata dal certificato stesso.
 
Il contrasto giurisprudenziale su questo tema è ancora vivo. Mentre il Tar Sicilia e altre sezioni del Consiglio di Stato hanno escluso che il certificato di agibilità possa sovrapporsi ai profili urbanistici, la decisione odierna del Consiglio di Stato si pone in continuità con un orientamento più risalente.
 
A complicare ulteriormente la questione è la mancata emanazione del decreto ministeriale, previsto dall'art. 20 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE), che dovrebbe stabilire i requisiti igienico-sanitari prestazionali degli edifici. In assenza di tale decreto, la disciplina sul certificato di agibilità resta incompleta, aumentando le incertezze applicative.