Condono edilizio: la restituzione dell’oblazione è soggetta alla giurisdizione ordinaria
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 3157 del 24 settembre 2024, ha stabilito che la controversia relativa alla restituzione dell’oblazione versata per la sanatoria di un immobile abusivo, quando l'istanza di condono viene respinta, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario
11 OTTOBRE 2024
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 3157 del 24 settembre 2024, ha stabilito che la controversia relativa alla restituzione dell’oblazione versata per la sanatoria di un immobile abusivo, quando l’istanza di condono viene respinta, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario.
L’oblazione e il riparto di giurisdizione
L’oblazione, prevista dalla L. n. 47/1985 e successive leggi sul condono edilizio, consente ai proprietari di opere abusive di regolarizzare la loro posizione previo pagamento di una somma all’erario. Tuttavia, quando la richiesta di sanatoria viene rigettata, il soggetto che richiede la restituzione dell’importo versato agisce per tutelare un diritto soggettivo patrimoniale, non collegato all’esercizio di poteri autoritativi da parte della Pubblica Amministrazione.
Il TAR ha ribadito che, in queste circostanze, la Pubblica Amministrazione non detiene più alcun potere discrezionale che giustifichi l’intervento del giudice amministrativo. La controversia è quindi assimilata a un caso di “pagamento senza causa”, con la Pubblica Amministrazione che agisce su un piano paritario con il cittadino.
Questo orientamento, conforme a precedenti giurisprudenziali (Cons. Stato, sez. VI, n. 1394/2024 e Tar Lazio, Roma, n. 16592/2023), conferma che le controversie riguardanti la restituzione dell’oblazione devono essere devolute al Giudice Ordinario.