News

La deroga nel caso della fascia di rispetto ferroviario

In mancanza delle cause ostative ivi previste, l'Amministrazione non è affatto obbligata a rilasciare l'autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facoltizzata a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione stessa
 

9 OTTOBRE 2024

di Mario Petrulli
 

La natura della fascia di rispetto ferroviario


L’art. 49, comma primo, del D.P.R. n. 753 dell’11 luglio 1980 prevede che “Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”.
 
Nella fascia di rispetto, pertanto, si ha un vincolo di inedificabilità relativa[1] (e non assoluto), rispetto al quale, solo eccezionalmente, l’Autorità preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria può ammettere deroghe[2].
 

La possibilità della deroga: le indicazioni della giurisprudenza


A proposito della deroga, ai sensi del successivo art. 60 dello stesso D.P.R., “Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56”.
 
Sul punto, la giurisprudenza[3] ha osservato che il cit. art. 60 va interpretato nel senso che in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l’Amministrazione non è affatto obbligata a rilasciare l’autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facoltizzata a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa; ed invero, l’autorizzazione a costruire in deroga alle distanze ai sensi del cit. art. 60 non costituisce un obbligo per il gestore dell’infrastruttura ma è un’ipotesi del tutto eccezionale, in quanto gli interessi di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di incolumità delle persone hanno rilevanza prioritaria rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio, con la conseguenza che la deroga è ammissibile solo quando, secondo una valutazione tecnico-discrezionale di Rete Ferroviaria Italiana, la concreta situazione in relazione alla natura dei terreni ed alle particolari circostanze che caratterizzano il luogo, lo consenta, garantendo comunque la sicurezza e la conservazione della ferrovia.
 
Rete Ferroviaria Italiana è tenuta, pertanto, a svolgere una puntuale istruttoria rispetto alle istanze di deroga alla fascia di rispetto, prendendo in considerazione gli elementi indicati dalla norma ed adottando una motivata decisione finale; si tratta di valutazioni tecnico discrezionali inerenti la sicurezza pubblica dell’esercizio ferroviario e quindi come tali insindacabili sotto il profilo del merito delle scelte operate dall’amministrazione; Rete Ferroviaria Italiana è, infatti, chiamata a svolgere un apprezzamento tecnico circa la sussistenza delle condizioni tipizzate per la concessione della deroga [4], una valutazione ampiamente discrezionale, secondo il “criterio di prevalenza dell’interesse alla protezione della pubblica incolumità, nonché alla sicurezza dell’esercizio ferroviario”[5], insindacabile laddove non manifestamente illogica o irragionevole[6].
 

Il diniego della deroga


Va, inoltre, osservato che per il diniego del nulla osta è sufficiente una sintetica, implicita motivazione, che palesi le ragioni avverse all’accoglimento della istanza del privato, mentre è il parere favorevole alla realizzazione o mantenimento di costruzioni infra mt. 30 dalla rete a dovere individuare e puntualizzare le ragioni che legittimano la concessione del nulla osta, pena la elusione delle prescrizioni di legge, della tutela del bene primario della incolumità pubblica[7].
 
Si vuol dunque evidenziare che la presunzione di pericolosità sottesa al divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a una distanza minore di metri 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia ex art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 è confermata a contrario dal successivo cit. art. 60 che identifica le condizioni per derogare al divieto: appare infatti evidente che, a fronte di un bilanciamento di interessi operato a monte dalle norme dianzi citate, l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sia tenuta a esporre compiutamente le ragioni che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, giustificano di volta in volta la concessione della deroga, mentre il diniego della deroga non richiede un particolare approfondimento motivazionale, posto che il divieto di costruire all’interno della fascia di rispetto rappresenta la regola ed è radicato nella pericolosità intrinseca dell’attività ferroviaria[8].
 
In altri termini, l’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 impone l’obbligo di motivazione solo nel caso in cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ritenga di poter ammettere la deroga al rispetto della distanza minima di 30 metri, stabilita dalla legge allo scopo di salvaguardare evidenti e rilevantissime esigenze di sicurezza pubblica e di manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’esercizio dell’attività ferroviaria mentre, laddove l’Amministrazione competente ritenga di non concedere tale deroga, opera il divieto di edificazione nella fascia di rispetto – imposto ex lege – e non occorre fornire una specifica motivazione in ordine agli interessi pubblici protetti e alla loro prevalenza rispetto all’interesse dei privati proprietari alla realizzazione dei beni all’interno di questa area “sensibile”; la rilevanza e la preminenza degli interessi pubblici, invero, è stata già valutata e ponderata, in via preventiva, dallo stesso Legislatore[9].
 
L’onere in capo all’interessato
In linea con il carattere eccezionale dell’istituto nei termini sopra richiamati, è stato evidenziato che spetta all’interessato dimostrare l’assenza di pericolo in concreto della costruzione posta a distanza inferiore a quella legale (di 30 mt.), dal momento che la pericolosità di una nuova costruzione o dell’ampliamento di una costruzione esistente entro la fascia di rispetto sopra indicata è considerata sussistente in re ipsa, di tal che non occorre che la P.A., a cui sia rivolta un’istanza di autorizzazione a costruire a distanza inferiore, effettui appositi accertamenti sull’effettivo pericolo in caso di edificazione a distanza inferiore, in quanto appunto tale valutazione di pericolosità è stata già effettuata a monte dalla legge; viceversa, spetta all’istante che chieda l’autorizzazione a costruire a distanza inferiore, l’onere di provare che non vi sono nel caso specifico rischi concreti[10].
 
Note
 
[1] TAR Toscana, sez. III, sent. 8 aprile 2021, n. 482; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 10 luglio 2024, n. 465.
 
[2] TAR Toscana, sez. III, sent. 1° agosto 2023, n. 809; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 10 luglio 2024, n. 465.
 
[3] TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. 9 novembre 2023, n. 3316; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 10 luglio 2024, n. 465.
 
[4] TAR Veneto, sez. II, sent. 9 gennaio 2023, n. 19; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 10 luglio 2024, n. 465.
 
[5] TAR Campania, Salerno, sez. III, sent. 26 agosto 2022, n. 2226; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 5 aprile 2022, n. 551; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 6 marzo 2023, n. 3664.
 
[6] TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 6 marzo 2023, n. 3664.
 
[7] TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. 9 novembre 2023, n. 3316; TAR Campania, Salerno, sez. III, sent. 26 agosto 2022, n. 2226; TAR Basilicata, sez. I, sent. 14 gennaio 2015, n. 35.
 
[8] TAR Toscana, sez. III, sent. 8 aprile 2021, n. 482.
 
[9] TAR Toscana, sez. III, sent. 20 aprile 2022, n. 550.
 
[10] TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 6 marzo 2023, n. 3664; In proposito è stato affermato, infatti, che “… la pericolosità di una nuova costruzione – o dell’ampliamento di una costruzione esistente – entro la fascia di rispetto indicata dal Legislatore è considerata sussistente in re ipsa. Di tal che non occorre che la PA, a cui sia rivolta un’istanza di autorizzazione a costruire a distanza inferiore, effettui appositi accertamenti sull’effettivo pericolo in caso di edificazione a distanza inferiore, in quanto appunto tale valutazione di pericolosità è stata già effettuata a monte dalla legge. Viceversa, spetta all’istante che chieda l’autorizzazione a costruire a distanza inferiore, l’onere di provare che non vi sono nel caso specifico rischi concreti” (in tal senso, cfr. TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 31 gennaio 2022, n. 251).