Discrezionalità pianificatoria dei Comuni e distretti agroalimentari
Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. II) del 19 settembre 2024, n. 7690
7 OTTOBRE 2024
L’individuazione dei distretti industriali (anche in campo alimentare) e dei distretti del cibo – di competenza delle regioni e delle province autonome – non ha lo scopo di disciplinare l’uso del territorio, essendo essenzialmente preordinata al sostegno, sotto varie forme (regolamentari, organizzative e finanziarie) alle imprese che svolgono attività agricole e agroalimentari. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Sez. II), con sentenza del 19 settembre 2024, n. 7690.
Tutto ciò – precisa comunque il Consiglio di Stato – non esclude che il Comune – nell’ambito del potere di pianificazione urbanistica da non intendersi limitato alla sola regolazione delle potenzialità edificatorie e alla “zonizzazione” del territorio comunale – possa orientare lo sviluppo economico di alcune zone verso determinate produzioni (escludendone altre), onde creare le condizioni affinché un territorio venga individuato dalle autorità competenti come distretto agroalimentare o un distretto del cibo, e, ove già istituiti, possano ulteriormente svilupparsi.
Nella fattispecie in esame, la sezione assume che il Comune – nel ridefinire, mediante la modifica delle N.T.A. al P.U.C., le destinazioni d’uso ammesse al fine di consolidare la specifica e naturale vocazione agricola del territorio e per dare impulso e sostegno allo sviluppo di un polo agroalimentare – non istituisce un distretto alimentare, ma pone i presupposti perché questo venga individuato dalle autorità competenti ovvero possa ulteriormente svilupparsi.