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Illegittimo il parere della Soprintendenza sull’installazione di infrastrutture di comunicazione senza una valutazione dettagliata

Analisi della sentenza del TAR Sicilia-Catania del 5 settembre 2024, n. 2981  
 

2 OTTOBRE 2024

Il TAR Sicilia-Catania, con la sentenza n. 2981 del 5 settembre 2024, ha stabilito che un parere negativo espresso dalla Soprintendenza riguardo al rilascio di un’autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione è da considerarsi illegittimo se non è accompagnato da una valutazione dettagliata della situazione di fatto e si limita a fornire affermazioni generiche e stereotipate. La sentenza ha ribadito la necessità di un esame approfondito del contesto specifico prima di negare un’autorizzazione, a tutela del bilanciamento tra tutela paesaggistica e necessità di sviluppo infrastrutturale.

Il caso

Nel caso esaminato, la Soprintendenza aveva negato l’autorizzazione per l’installazione di una nuova infrastruttura di comunicazione, citando la presenza di vincoli paesaggistici. Tuttavia, il TAR Sicilia-Catania ha ritenuto che tale diniego fosse illegittimo poiché non supportato da una valutazione precisa e puntuale delle caratteristiche del luogo e dell’impatto dell’opera. Le motivazioni addotte erano generiche e non calibrate alla situazione di fatto, senza alcuna analisi specifica delle implicazioni concrete sul territorio. La sentenza sottolinea l’importanza di evitare motivazioni preconfezionate e poco specifiche, soprattutto quando si tratta di infrastrutture di pubblico interesse.
 

Impatto sugli Enti locali

Questa pronuncia segna un punto di svolta per gli Enti locali e le autorità preposte alla tutela paesaggistica, imponendo loro un maggiore rigore nell’esprimere pareri negativi sulle opere pubbliche. D’ora in avanti, qualsiasi diniego dovrà essere sostenuto da un’analisi circostanziata e approfondita, tenendo conto sia dei vincoli paesaggistici che della reale necessità di infrastrutture di comunicazione per lo sviluppo del territorio.
Il TAR ha chiarito che la presenza di vincoli non può costituire di per sé un motivo sufficiente per bloccare progetti di sviluppo infrastrutturale, a meno che non venga dimostrato in modo puntuale che l’opera danneggerebbe irreparabilmente il paesaggio o il patrimonio culturale.