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Ordinanza di demolizione risulta un atto vincolato, senza specifica motivazione

Il TAR Campania, Napoli, (Sez. VI), con la sentenza n. 4965 del 13 settembre 2024, ha ribadito che l'ordinanza di demolizione di un’opera abusiva è un atto vincolato, che non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di pubblico interesse oltre alla necessità di ripristinare la legalità violata  
 

30 SETTEMBRE 2024

Il TAR Campania, Napoli, (Sez. VI), con la sentenza n. 4965 del 13 settembre 2024, ha ribadito che l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva è un atto vincolato, che non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di pubblico interesse oltre alla necessità di ripristinare la legalità violata. La natura stessa dell’abuso edilizio rende l’interesse pubblico al ripristino “in re ipsa”, ossia implicito e non subordinato a ulteriori valutazioni rispetto all’interesse privato.
 

Il caso

Secondo il TAR, i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, specialmente in aree soggette a vincolo paesaggistico, non necessitano di una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico e quello privato. Non è neanche richiesto un preavviso di avvio del procedimento, come previsto dall’art. 7 della L. 241/1990, poiché trattandosi di un atto vincolato, il contenuto dell’ordinanza non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
 
La sentenza sottolinea che non può essere riconosciuto alcun affidamento tutelabile in favore di chi ha realizzato un’opera abusiva. L’unico requisito necessario per disporre la demolizione è il richiamo alla non conformità dell’opera rispetto alla normativa urbanistica o paesaggistica. Non serve una motivazione aggiuntiva, se non quella inerente all’abusività del manufatto.
 
Infine, il TAR ha affermato che ogni intervento in aree soggette a vincolo paesaggistico richiede un’autorizzazione specifica, e la sua mancanza comporta l’obbligo di demolizione delle opere realizzate abusivamente.