Presupposto della variante in corso d’opera in senso proprio è che si ricolleghi al progetto originario in un rapporto di complementarietà ed accessorietà. Il Comune non ha il potere di vietare una SCIA avente ad oggetto una variante in corso d’opera in senso proprio
11 SETTEMBRE 2024
di Valeria Tarroni
(TRGA, SEZ. UNICA TRENTO, sentenza 27/8/2024 n. 125)
Presupposto della variante in corso d’opera in senso proprio è che si ricolleghi al progetto originario in un rapporto di complementarietà ed accessorietà. Il Comune non ha il potere di vietare una SCIA avente ad oggetto una variante in corso d’opera in senso proprio.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento richiama che la giurisprudenza ha chiarito che la variante in corso d’opera in senso proprio si ricollega al progetto originario in un rapporto di complementarietà ed accessorietà, e che ciò giustifica le peculiarità del regime giuridico a cui soggiacciono tali tipi di variante sul piano sostanziale e procedimentale. Ad esempio restano salvi tutti i diritti quesiti anche a fronte di un’eventuale contrastante normativa sopravvenuta che, se non fosse ravvisata l’anzidetta situazione di continuità, potrebbe rendere irrealizzabile l’opera.[1] L’eventuale annullamento del titolo edilizio originario determina automaticamente la caducazione della successiva variante in corso d’opera, secondo il meccanismo della c.d. invalidità derivata ad effetto caducante.[2]
Da tali principi al contrario è possibile desumere che il Comune, in occasione di una segnalazione certificata di inizio attività avente ad oggetto una variante in corso d’opera in senso proprio, non ha il potere di vietare nel suo complesso lo svolgimento dell’attività e ordinare l’eliminazione degli effetti già prodotti con riguardo alla segnalazione certificata di inizio attività in base alla quale l’intervento edilizio è stato originariamente assentito, ormai consolidata, senza il previo svolgimento di un’attività di riesame che presuppone il ricorrere in concreto delle condizioni per l’autotutela[3] (circa le modalità in cui devono essere svolte le potestà dell’Amministrazione dopo la scadenza dei poteri inibitori degli effetti di una segnalazione certificata di inizio attività cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29 aprile 2024, n. 3896).
La controversia riguardava l’adozione di una ordinanza emessa nel gennaio 2024 prescrittiva di non proseguire i lavori e ripristinare un abbaino realizzato sul prospetto di un edificio, abbaino previsto in una SCIA depositata nel maggio 2023.
Nel dicembre 2023, la ricorrente aveva presentato al Comune una SCIA di variante in corso d’opera in senso proprio, nella quale aveva ripreso anche l’abbaino di cui alla precedente SCIA del maggio 2023, al solo fine di adeguare il progetto in itinere, prima della chiusura dei lavori, alle esigenze pratiche riscontrate in corso di esecuzione. Per il Comune da tale SCIA finale, conseguiva la rimessione in termini per l’esercizio del potere inibitorio esercitato nei termini.
Per il TRGA di Trento, l’atto impugnato (ordinanza di non proseguire i lavori e rimessione in pristino) è illegittimo in quanto l’abbaino è stato realizzato conformemente alla SCIA depositata nel maggio 2023 e dunque il potere inibitorio è tardivo in quanto doveva essere esercitato dalla data di deposito di tale segnalazione.
Il decorso il termine perentorio di 30 giorni previsto per l’esercizio del potere inibitorio in materia edilizia, comporta il consolidamento della SCIA e il Comune non può assumere provvedimenti di sospensione lavori e di ripristino. Residua in capo al Comune il potere di adottare provvedimenti sfavorevoli al privato solamente mediante l’esercizio dei poteri di autotutela, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali previste dalla legge ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 (così l’art. 86, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2015, e giurisprudenza pacifica formatasi sull’analoga previsione normativa nazionale di cui al combinato disposto degli articoli 22 del DPR n. 380 del 2001 e 19 della legge n. 241 del 1990).
[1] cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 8 ottobre 2015, n. 4717
[2] cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2015, n. 5663
[3] per le modalità in cui devono essere svolte le potestà dell’Amministrazione dopo la scadenza dei poteri inibitori degli effetti di una segnalazione certificata di inizio attività cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29 aprile 2024, n. 3896