La destinazione urbanistica di un’area a “parco pubblico urbano” impressa dalla pianificazione urbanistica generale, ha natura di vincolo conformativo o di vincolo espropriativo?
2 SETTEMBRE 2024
di Valeria Tarroni
Note: Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza 21/8/2024 n. 7183
La destinazione urbanistica di un’area a “parco pubblico urbano” impressa dalla pianificazione urbanistica generale, ha natura di vincolo conformativo o di vincolo espropriativo?
I proprietari di un fondo classificato nel PRG "zona a parco pubblico urbano territoriale” diffidavano l’Amministrazione Comunale a procedere alla riqualificazione urbanistica della loro proprietà, sul presupposto che la stessa era stata assoggettata dallo strumento urbanistico generale a vincolo espropriativo per la realizzazione di un’opera destinata alla fruizione pubblica, ormai decaduto per decorso del quinquennio.
Il Comune rispondeva di non dover procedere alla ritipizzazione dell’area non sottoposta a vincolo preordinato all'esproprio e pertanto non essendo il vincolo decaduto.
Il ricorso è respinto dal TAR Abruzzo, Sez. I, con sentenza n. 518/2019 contro la quale è proposto appello che il Consiglio di Stato respinge con sentenza n. 7183/2024.
I giudici di Palazzo Spada pronunciandosi sul caso specifico, ribadiscono i principi pacifici per riconoscere quando una destinazione a verde pubblico ha natura di vincolo espropriativo (soggetto a decadenza per decorso del termine quinquennale ex art. 9, comma2, del dpr 327/2001) e quando ha natura di vincolo conformativo (valido a tempo indeterminato).
Secondo la consolidata giurisprudenza la destinazione a verde pubblico, in linea di principio, non comporta l’imposizione di un vincolo espropriativo bensì di un vincolo conformativo, funzionale all’interesse pubblico conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale. In particolare, quando lo strumento urbanistico consente di realizzare le finalità di interesse pubblico mediante attività di iniziativa privata, o promiscua, in regime di economia di mercato, senza la previa ablazione del bene, con conseguente possibilità per il proprietario di sfruttamento del proprio diritto dominicale, sia pure nei limiti previsti dal PRG, non si può affermare che lo strumento urbanistico abbia imposto un vincolo di natura sostanzialmente espropriativo (Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2023, n. 4404; Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2022, n. 1142).”
I vincoli della pianificazione urbanistica generale a verde pubblico hanno natura conformativa e non espropriativa quando mirano a disciplinare, con le cosiddette zoonizzazioni, l’intero territorio comunale o parte rilevante. In tal caso non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obbiettivi di tutela dell’interesse pubblico. Non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli che derivano da scelte urbanistiche realizzabili anche da privati o in regime misto pubblico-privato.
Si configura invece un vincolo di tipo espropriativo, soggetto a decadenza, quando la destinazione a verde pubblico è realizzabile solo dall’Amministrazione e l’opera pubblica non può coesistere con la proprietà privata che deve quindi essere espropriata.
La sentenza è consultabile sul sito: https://www.giustizia-amministrativa.it