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Modifiche al dpr 380/2001 con la conversione in legge del d.l. c.d. “Salva-Casa”

Con la legge 24/7/2024 n. 105 è stato convertito in legge con modificazioni, il decreto-legge n. 69 del 29 maggio 2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” c.d. Salva-casa”. Sono ora a regime le corpose modifiche al DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

31 LUGLIO 2024

di M. Petrulli
 
Un operatore economico operante nel settore della somministrazione di cibi e bevande: presenta una SCIA per la manutenzione straordinaria di una pergotenda da utilizzare per l’attività svolta.
 
L’ufficio tecnico comunale: ritiene che l’intervento progettato determina una nuova costruzione (per la quale è insufficiente la SCIA, necessitando il permesso di costruire) e non una mera manutenzione della pergotenda esistente.
 
A sostegno, afferma che “La struttura si presenta con una dimensione in pianta dell’ingombro fuori terra pari 64 metri quadrati; le fondazioni sono costituite da 4 plinti aventi ognuno dimensioni ml 1,00 x 1,00 x 0,35 e sottostante magrone di fondazione, collegati con un reticolo di 4 cordoli in cemento armato di sezione trasversale ml 0,25 x 0,20 ed una platea di fondazione in cemento armato avente dimensione ml 8,60 x 8,60 x 0,15; presenta 8 piastre di fondazione di dimensioni cm 25 x 25 con spessore cm 2 in carpenteria metallica dotate ognuna di 8 tirafondi con diametro mm 16; la struttura portante verticale in elevazione – di rinforzo ai 4 pilastri in lega di alluminio – costituita da 8 pilastri in carpenteria metallica HEB 160 (è da rilevare che un profilo HEB160 pesa 42,6 kg al ml); la struttura portante orizzontale a quota metri 3,5 circa – di rinforzo alle piantane in lega di alluminio – costituita da 16 travi in carpenteria metallica IPE 160 e 4 travi in carpenteria metallica HEB 160; i profilati in carpenteria metallica tubolare 60 x 36 con interasse di cm 50 che sorreggono un telo di copertura avente un peso proprio di 50 kg/mq; un sovraccarico agente in copertura di 300 kg/mq e neve di 285 kg/mq. […]. L’opera come da progetto diventa una struttura fissa e stabile, in modo da creare un nuovo locale in uno spazio chiuso, realizzando una vera e propria opera edilizia con una trasformazione rilevante del territorio. Sono decisive le circostanze: a) dell’ancoraggio al suolo: i plinti conficcati in profondità, cementati, e racchiusi da cordoli perimetrali, cementati, ed una soletta, cementata, estesa per l’intera dimensione della struttura, costituisce un intervento edilizio non certo precario; b) l’entità ed il peso della carpenteria metallica di sostegno ai teli di copertura e di chiusura perimetrale che di fatto 5 ingloba la pergotenda esistente; c) la metratura ragguardevole della pergotenda”.
 
La risposta esatta: l’ufficio tecnico comunale ha ragione, come affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 11 luglio 2024, n. 1464.
 
La pergotenda è, per definizione, una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche; l’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio; infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie; l’esposta conclusione trova conforto anche nell’allegato al D.M. 2/3/2018 avente ad oggetto il “glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”, il quale, al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera” (Consiglio di Stato, sez. VI, 14/10/2019, n.6979).
 
Com’è noto, invece, per “nuova costruzione” si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo. Il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento. La configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede, invece, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell’opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l’esiguità deve essere un elemento ineliminabile, atteso che l’opera non deve creare un carico urbanistico (TAR Napoli, Sez. II, 04.02.2020, n. 535; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130; TAR Roma, Sez. II, 11 luglio 2019, n. 9223; Cons. Stato, Sez.V, 51280 10/11/2017).
 
Ed invero, traslando le coordinate normative nella fattispecie esaminata, secondo i giudici ne discende che nel caso di specie non si ravvisano gli estremi di una pergotenda stritu sensu, bensì di un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessita di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (TAR Salerno, sez. II, 19.02.2024, n. 458; Cons. Stato, Sez. VI, 2206\2019, 4777\2018, 306\2017, 1619\2016).
 
Il manufatto in discorso integra nuova costruzione e, come tale, è assentibile mediante permesso di costruire e non realizzabile tramite SCIA.