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Regolamento comunale “Movida”

Legittima la differenziazione di orari di diffusione sonora tra esercizi pubblici in zona costiera e esercizi in zona non costiera

28 GIUGNO 2024

di Valeria Tarroni
(Tar Sicilia- Palermo, sentenza 11/6/2024 n. 1943)

Inquinamento acustico – Regolamento comunale c.d. “Movida” - Corretto bilanciamento tra le esigenze di quiete e esigenze di commercio e svago

Oggetto del ricorso promosso da alcuni residenti, è il regolamento comunale in materia acustica  c.d. “Regolamento movida” approvato a febbraio 2024 e precisamente l’art. 6 comma 9, che prevede: "Negli esercizi descritti al comma 4, ultimo capoverso, insistenti su tutta la fascia costiera cittadina (così come individuata dagli strumenti di pianificazione urbanistica) la diffusione sonora anche all’interno del locale di pubblico esercizio è vietata dalle ore 2,00 alle ore 10,00".
Il comma 4 relativamente ai pubblici esercizi di tipologia C che non siano titolari di titolo abilitativo, ai sensi degli artt. 68 e 69, T.U.L.P.S., prevede la possibilità di disciplinare in via generale mediante ordinanze sindacali, lo svolgimento di spettacoli e/o intrattenimenti musicali o danzanti, sempre che rappresentino un’attività occasionale o per determinate ricorrenze l’anno, accessoria e complementare alla somministrazione di alimenti e bevande, fatta comunque salva la necessità della documentazione di previsione impatto acustico attestante il rispetto dei limiti di legge e regolamentari vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno".
Le doglianze dei ricorrenti in sintesi:
L’amministrazione avrebbe fatto prevalere, in modo del tutto sproporzionato, le esigenze di commercio e di svago su quella di tutela della quiete pubblica;
il nuovo regolamento aumenta le ore di diffusione sonora, rispetto al precedente che prevedeva un generale divieto dalle ore 24:00 della diffusione sonora esterna, con la possibilità -  nel solo periodo estivo e limitatamente alle giornate di venerdì, sabato e prefestivi - di svolgere attività musicale sino alle ore 1:00 del giorno successivo;
la differenziazione nella diffusione della musica tra esercizi situati in zona costiera cittadina (che non  hanno  orari differenziati tra giorni festivi e feriali) e esercizi non situati in zona costiera (che hanno orari differenti tra giorni festivi e feriali) realizza un'immotivata disparità di trattamento tra i lavoratori residenti in fascia costiera (per i quali sarebbe stato pregiudicato il diritto al riposo) e i lavoratori residenti in altre zone della città (che invece avrebbero visto meglio tutelato siffatto diritto).
La decisione del TAR: il ricorso è respinto.
Anzitutto i giudici palermitani chiariscono che i pubblici esercizi in fascia costiera cittadina di tipologia C, sono comunque sottoposti a tutte le norme del regolamento c.d. “Movida” che tutelano il diritto alla quiete e al riposo e che in particolare prevedono:
a. l’obbligo per il titolare del pubblico esercizio di osservare tutte le disposizioni in materia di emissioni acustiche, nonché di adottare ogni possibile accorgimento al fine di non disturbare il riposo e la quiete pubblica;
b. la possibilità, per l’amministrazione comunale, proprio con riguardo agli esercizi di cui al comma 4, di individuare ulteriori limitazioni per garantire il riposo notturno, nonché di emanare ulteriori atti che garantiscano fasce temporali di quiete e riposo e mantenimento del decoro. I privati che ritenessero leso il proprio diritto al riposo, hanno la possibilità di compulsare l’amministrazione comunale per l’adozione dei provvedimenti.
Nel merito delle doglianze per i giudici palermitani:
non può ragionevolmente sostenersi che le previsioni del nuovo regolamento disattendano le finalità di corretto bilanciamento tra le esigenze di quiete e quelle di svago, posto che ciò che cambia, in buona sostanza, tra esercizi di tipologia C che non siano dotati di titolo abilitativo ex artt. 68 e 69, T.U.L.P.S., siti in fascia costiera rispetto agli omologhi esercizi siti in altre parti della città, è unicamente l’ora finale di diffusione sonora interna ai locali durante i giorni feriali (venerdì escluso), fermi restando tutti gli accorgimenti perché tale diffusione sonora interna non abbia ripercussioni all’esterno.
L’art. 6, comma 9 del regolamento non si occupa di diffusione sonora esterna e dunque non è in contrasto con la precedente regolamentazione che prevedeva il limite orario delle 24:00 per la diffusione sonora esterna.
Non c’è alcuna irragionevole distinzione tra gli esercizi in zona costiera e esercizi in zona non costiera che sono tutti sostanzialmente sottoposti (al di là dell’orario finale di diffusione sonora all’interno del locale in certi giorni della settimana) alla medesima regolamentazione, con il conseguente venir meno di qualunque censurabile disparità di trattamento tra i lavoratori residenti in fascia costiera e quelli residenti in altre zone della città.

La sentenza è consultabile al link www.giustizia-amministrativa.it