Decreto Salva-Casa: la prima sentenza che richiama la nuova normativa in materia di strutture ombreggianti
Si tratta della sentenza del 17 giugno 2024, n. 576, del TAR Marche, (Sez. I), nella quale l’oggetto del contendere era la corretta valutazione, in termini edilizi, di una serie di strutture ombreggianti, fra cui quattro pergolati, aperti su tutti i lati e coperti con teli ombreggianti leggeri ed alcuni gazebi
19 GIUGNO 2024
di Mario Petrulli
Come è noto, il nuovo Decreto Salva-Casa (decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 in pari data), contenente alcune novità interessanti anche nel settore dell’attività edilizia libera, è in fase di conversione presso il Parlamento.
Si legga anche:
–Mutamento della destinazione d’uso nel nuovo decreto Salva-Casa e orientamenti giurisprudenziali pregressi;
-Le regole regionali pesano sul Salva-Casa. Sanatoria ampia in Emilia-Romagna e Piemonte;
–Decreto Salva-Casa: le novità.
La prima sentenza che richiama il Decreto Salva-Casa
Proprio in questi giorni si è avuta quella che, con ogni probabilità, è la prima pronuncia che richiama la nuova normativa, sia pur solo ai fini interpretativa, non essendo applicabile ratione temporis al caso specifico.
Si tratta della sent. 17 giugno 2024, n. 576, del TAR Marche, sez. I, nella quale l’oggetto del contendere era la corretta valutazione, in termini edilizi, di una serie di strutture ombreggianti, fra cui quattro pergolati, aperti su tutti i lati e coperti con teli ombreggianti leggeri ed alcuni gazebi.
Premesso che, come è noto, il pergolato è un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di stabile ancoraggio al suolo, che funge da sostegno per piante rampicanti, a mezzo delle quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni[1], i giudici marchigiani hanno osservato che “il recentissimo D.L. n. 69/2024 ha modificato l’art. 6 del T.U. n. 380/2001 inserendo al comma 1 la lettera b-ter), che include fra gli interventi di edilizia libera “…le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”, precisando che “In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”. La norma, per quanto non applicabile ratione temporis al caso di specie, è stata inserita nel D.L. n. 69/20024 proprio al fine di chiarire (si spera definitivamente) che i manufatti variamente definiti quali “pergolati”, “pergotende”, etc., sono realizzabili in regime di edilizia libera se le stesse: i) sono aperte su tutti i lati e non creano uno spazio stabilmente chiuso e ii) sono compatibili dal punto di vista estetico e architettonico con il contesto preesistente, mentre non è rilevante il fatto che le stesse siano più o meno stabilmente infisse al suolo”.
Nel caso specifico, i pergolati in discorso (aperte su tutti i lati e coperte da teli ombreggianti leggeri) sono state ritenute dai giudici liberamente installabili e non richiedenti il permesso di costruire, a differenza di un’altra struttura di importanti dimensioni (112 mq.), impropriamente qualificata come pergolato dall’interessato, ma considerata una vera e propria nuova costruzione in quanto sviluppava una volumetria che andava ad ampliare la capacità ricettiva del locale principale a cui afferiva.
Per quanto riguarda i gazebi, i giudici hanno ricordato che, in base al Glossario per l’Edilizia Libera, tali manufatto rientrano fra le “Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni”; conseguentemente, al di là delle caratteristiche costruttive, nel caso specifico di un gazebo realizzato sopra una piattaforma di cemento alla quale era infisso stabilmente, è stato affermato che lo stesso costituisce un manufatto urbanisticamente rilevante e, in quanto tale, richiedente il titolo autorizzativo.
La conferma degli indirizzi giurisprudenziali ormai noti
I giudici, inoltre, hanno evidenziato che “la norma sopravvenuta traduce in diritto positivo quelle che erano le acquisizioni più recenti della giurisprudenza prevalente”, come peraltro già da noi ricordato in occasione di un recente approfondimento pubblicato su questo sito lo scorso 4 giugno[2].
Ed infatti, la giurisprudenza, con espresso riferimento ai pergolati, ha precisato che:
“Deve essere considerato un semplice “arredo da terrazzo”, non necessitante di permesso di costruire, un pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia. Come, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, il pergolato è “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio, a meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia”(Cons. Stato, Sez. VI, 22.08.2018, n. 5008, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 02.07.2018 n. 646; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II , 8.07.2020 , n. 851)”[3];
“in ragione della modesta consistenza, un pergolato in legno realizzato su battuto di brecciolino non richiede il rilascio di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di una struttura destinata al riparo, di modeste dimensioni e facilmente amovibile”[4];
“può essere considerato pergolato non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire solo una struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree o da una ‘incannucciata’) e facilmente amovibile, che va qualificato come arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile”[5].
Viceversa, non possono qualificarsi meri pergolati liberamente installabili:
un “pergolato” coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, che diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di costruire[6];
“un manufatto di 200 mq., con relativa pavimentazione, e copertura sorretta da travi di legno di dimensioni adeguate alla sua estensione, ancorato al suolo con basi di ferro inchiodate”[7];
“un pergolato di dimensioni non insignificanti (mt. 6,30 x 5,10), stabilmente ancorato al suolo, poggiante su travi in legno con spessore di cm 20 x 20 ciascuna, con copertura costituita da perlinato in legno esternamente coperto da guaina bituminosa poggiante su travi orizzontali dello spessore di cm. 20 x 25 oltre ad una serie di travi disposte a ventaglio, che insiste sulla facciata della villetta a schiera” che “rappresenta una struttura recante un proprio impatto volumetrico che, per le descritte caratteristiche dimensionali, strutturali e morfologiche, nonché per la qualità dei materiali utilizzati, denotano un utilizzo non precario ma duraturo nel tempo. Il pergolato in esame integra una nuova costruzione recante un proprio impatto volumetrico ed aggravio del carico urbanistico”[8].
Anche con riferimento ai gazebi, la giurisprudenza[9] ha ricordato che serve il permesso di costruire quando tali manufatti sono di rilevanti dimensioni e destinate a soddisfare esigenze non transitorie.
Note
[1] Consiglio di Stato, Sezione VI, sent. 25 gennaio 2017, n. 306; sez. II, sent. 7 febbraio 2020, n. 984; TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 16 luglio 2019, n. 3917; nell’occasione i giudici hanno affermato che “Il pergolato costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi”.
[2] Novità del decreto salva-casa: prime osservazioni in materia di attività edilizia libera, consultabile al seguente link: https://www.ediliziaurbanistica.it/doc/10382157
[3] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 12 maggio 2021, n. 5634.
[4] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 gennaio 2021, n. 230.
[5] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 1° ottobre 2020, n. 1257.
[6] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 1° ottobre 2020, n. 1257, richiamando Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 22 agosto 2018, n. 5008.
[7] TAR Toscana, sez. III, sent. 9 dicembre 2021, n. 1641.
[8] TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 4 maggio 2020, n. 1636.
[9] TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 2 gennaio 2023, n. 16: “Serve il permesso di costruire per una struttura in ferro, qualificata come gazebo, con copertura in pannelli ISOTEC di dimensioni di circa mt 10,00 per 5,40 e altezza di mt. 2,46, stabilmente ancorata alla ringhiera del terrazzo della ricorrente, e destinata alla soddisfazione di esigenze di carattere non transitorio; trattasi, infatti, di manufatto senz’altro idoneo a determinare una stabile trasformazione del territorio. È stato, in proposito, condivisibilmente osservato che: “Il gazebo (struttura a copertura di un’area, sorretta da pali o pilastri, aperta sui lati) costituisce opera soggetta a permesso a costruire tutte le volte che è destinata ad esigenze non temporanee, senza che rilevi la sua facile amovibilità o il materiale dal quale è composto (ligneo invece che in muratura)” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 05/01/2021, n. 178)”.