Nella fascia di rispetto ferroviario si ha un vincolo di inedificabilità relativa rispetto al quale, solo eccezionalmente, l’Autorità preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria può ammettere, eccezionalmente, deroghe alla distanza non inferiore a 30 metri dal limite della zona occupata dalla rotaia più vicina
17 GIUGNO 2024
Di Valeria Tarroni
(TAR Basilicata, Sez I, sentenza 7 giugno 2024 n. 298 - TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza 6 giugno 2024 n. 1705)
Nella fascia di rispetto ferroviario si ha un vincolo di inedificabilità relativa rispetto al quale, solo eccezionalmente, l’Autorità preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria può ammettere, eccezionalmente, deroghe alla distanza non inferiore a 30 metri dal limite della zona occupata dalla rotaia più vicina.
L’art. 49 del dpr n. 753/1980, norma sovraordinata al piano regolatore, prevede un vincolo di inedificabilità relativa della fascia di rispetto ferroviario, rientrante nella previsione dell’art. 32 della L. 47/1985. Tale vincolo è derogabile solo su parere dell’Autorità preposta alla sua osservanza, atteso che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiori a metri 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
L’art. 60 del medesimo dpr 753/1980 stabilisce che possono essere autorizzate deroghe alle fasce di rispetto prescritte dagli artt. 49 e 56, quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano.
L’articolo deve essere interpretato nel senso che, in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l’amministrazione sia non già obbligata a rilasciare l’autorizzazione in deroga (anche in sanatoria) alla riduzione della fascia di rispetto ferroviario bensì semplicemente ha facoltà di valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa. La mancanza di dette cause costituisce dunque un presupposto necessario ma non sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione.
La ratio della fascia di rispetto ferroviario risiede nell'evidente esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e, ancor prima, alla salvaguardia della pubblica incolumità.
Il TAR Basilicata, sentenza n. 298/2024, si è occupato di un provvedimento con cui RFI ha disposto la revoca dell’autorizzazione in deroga alle distanze previste dal dpr 753/80 in quanto l’intervento effettuato risultava difforme da quello preventivamente autorizzato. Anziché la parziale demolizione di un fabbricato risultava eseguita l’integrale demolizione e ricostruzione dello stesso in difformità dall’autorizzazione concessa.
La motivazione addotta dal ricorrente, ovvero che il manufatto a seguito dell’intervento sarebbe immutato rispetto agli ingombri planimetrici e volumetrici del preesistente e che la difformità esecutiva si sarebbe resa necessaria al fine di prevenirne il crollo strutturale, è stata ritenuta irrilevante dal TAR.
La deviazione dalle regole che presiedono all’ordinato svolgimento dell’attività edificatoria in fascia di rispetto ferroviario, non può essere giustificata essendo, tali regole, strettamente funzionali alle esigenze di sicurezza della circolazione ferroviaria ai sensi del D.P.R. n. 753/1980.
In conclusione: il provvedimento di revoca dell’autorizzazione di deroga è legittimo in quanto espressione del potere di RFI di tutelare il vincolo della fascia di rispetto ferroviario (correlato al preminente interesse pubblico alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e, ancor prima, alla salvaguardia della pubblica incolumità), fondato sul presupposto del contrasto tra quanto autorizzato e le attività esecutive concretamente poste in essere.
Il TAR-Milano, sentenza n. 1705/2024, si è pronunciato su un cambio d’uso con opere da ufficio ad abitazione di un fabbricato ricadente in fascia di rispetto ferroviario. Le opere necessarie al cambio d’uso, sono qualificate di impatto strutturale, pur non incidenti sul volume e sulla sagoma.
Il Comune, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L. 241/1990, comunicava l’assenza dei presupposti e i motivi ostativi alla realizzazione degli interventi previsti nella SCIA, in quanto “Gli edifici regolarmente esistenti all’interno delle fasce di rispetto possono essere oggetto unicamente di interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, con espresso divieto degli interventi di demolizione e ricostruzione e di ampliamento”. Rilevava quindi nella SCIA la mancanza dell’autorizzazione dell’ente gestore del servizio ferroviario con riferimento alla deroga per la fascia di rispetto ferroviario e l’incompletezza della valutazione di clima acustico.
Per il ricorrente trattandosi di opere interne non era necessaria la preventiva autorizzazione di RFI e comunque rappresentava che in passato RFI aveva acconsentito ad attribuire all’immobile la destinazione ad uso ufficio, ritenuta equivalente alla destinazione ad uso residenziale.
Il TAR afferma che il ricorso è infondato in quanto le opere rappresentate nella SCIA che comportano la demolizione e ricostruzione di singoli elementi divisori interni, pur non incidendo sulla volumetria complessiva e sulla sagoma esteriore del fabbricato, possono avere effetti rilevanti sulla stabilità e sulla sicurezza dell’edificio, e dunque di riflesso sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario, bene giuridico a tutela del quale è posto il divieto di cui all’art. 49 del dpr 753/1980. Pertanto la SCIA avrebbe dovuto essere corredata da un’autorizzazione di deroga di RFI e da una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali.
Le sentenze sono consultabili al link www.giustizia-amministrativa.it