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Permesso di costruire decaduto, all’Adunanza plenaria i dubbi su ordine di demolizione

Permesso di costruire e opere parzialmente eseguite: sul tema è intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza del 3 marzo 2024 n.2228
 

12 GIUGNO 2024

In mancanza di proroga o rinnovo del titolo edilizio, gli interventi effettuati successivamente alla decadenza del permesso di costruire risultano abusivi, il che comporta la legittimità dell’ordine di demolizione solo per quanto realizzato successivamente all’intervenuta decadenza, ma non per quanto realizzato in precedenza.
 
Il Consiglio di Stato, paventando la possibilità dell’insorgere di un contrasto interpretativo, deferisce all’Adunanza plenaria il compito di dirimere il dubbio interpretativo virtuale sull’efficacia ex nunc o ex tunc della decadenza del permesso di costruire conseguente all’infruttuoso spirare del termine di conclusione dei lavori e del conseguente regime giuridico – in termine di legittimità o abusività – di quanto edificato nella vigenza di validità del titolo edilizio.
 
L’intervento dell’Adunanza plenaria è stato sollecitato dal Consiglio di Stato (seconda sezione) con sentenza del 7 marzo 2024, n.2228.
 

La premessa

Il giudice di prime cure ha affermato che, sebbene il permesso decada – decorso inutilmente il termine di conclusione dei lavori – per la sola parte non eseguita, il mantenimento delle opere presuppone la possibilità di portare a compimento l’opera iniziata; diversamente opinando, dovrebbe ammettersi la possibilità per il privato titolare di un permesso di costruire di abbandonare l’opera incompiuta – specie se funzionalmente non autonoma – con ingiustificato deturpamento del contesto circostante, specie se l’opera contrasti con la regolamentazione urbanistica dell’area.
 

Permesso di costruire: la giurisprudenza


Il Consiglio di Stato osserva che sulla questione si è ripetutamente espressa la giurisprudenza, affermando che la decadenza dal titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori nei termini – cioè per fatto imputabile al titolare e relativo alle modalità di utilizzo /inutilizzo del titolo – ha efficacia ex nunc e non ex tunc e quindi non implica l’obbligo di disporre la demolizione delle opere realizzate nel periodo di validità del titolo edilizio (le quali, perciò, non possono essere ritenute abusive) – ove queste risultino conformi al progetto approvato con il permesso di costruire – ma comporta semplicemente la necessità, per il titolare decaduto, di chiedere un nuovo permesso per l’esecuzione delle opere non ancora ultimate; in mancanza di proroga o rinnovo del titolo, gli interventi effettuati successivamente alla decadenza del titolo risultano abusivi, il che comporta la legittimità dell’ordine di demolizione solo per quanto realizzato successivamente all’intervenuta decadenza, ma non per quanto realizzato in precedenza.
 

La conclusione


In conclusione, viene rimesso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato il seguente quesito: quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio.