News

Abusi edilizi: inammissibile l’istanza di accertamento condizionata all’esecuzione di opere

Il quadro normativo italiano relativo alla gestione degli abusi edilizi ha ricevuto nuovi chiarimenti giurisprudenziali, in particolare per quanto riguarda l'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina l'accertamento di conformità, ovvero il permesso in sanatoria per interventi realizzati senza o in difformità dal titolo edilizio necessario. Un recente pronunciamento del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4633 del 24 maggio 2024, ha portato alla luce importanti precisazioni
 

7 GIUGNO 2024

Il quadro normativo italiano relativo alla gestione degli abusi edilizi ha ricevuto nuovi chiarimenti giurisprudenziali, in particolare per quanto riguarda l’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina l’accertamento di conformità, ovvero il permesso in sanatoria per interventi realizzati senza o in difformità dal titolo edilizio necessario. Un recente pronunciamento del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4633 del 24 maggio 2024, ha portato alla luce importanti precisazioni sulle condizioni e limiti di tale istituto.
 

La sanatoria edilizia


La normativa prevede che le opere edilizie realizzate irregolarmente possano essere sanate solo se rispondono ai criteri urbanistico-edilizi vigenti sia al momento della loro realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria. Ciò significa che l’art. 36 non ammette sanatorie condizionate all’esecuzione di ulteriori opere, come la demolizione parziale delle strutture abusive. Una simile richiesta, infatti, segnala che l’abuso non era in linea con la normativa al tempo della sua realizzazione.
 
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che il procedimento di sanatoria non può essere equiparato ai condoni edilizi, i quali, tramite disposizioni straordinarie, permettono di regolarizzare abusi di natura sostanziale realizzati entro date specifiche. L’art. 36, al contrario, si applica a violazioni formali prive di impatto significativo sul contesto urbanistico, lasciando al richiedente l’onere di dimostrare la “doppia conformità” delle opere incriminate.
 
In caso di non conformità, come emerso nel caso specifico dove l’immobile si trovava all’interno di una fascia di rispetto autostradale, non è ammissibile una sanatoria che preveda modifiche strutturali postume. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il rigetto dell’istanza di sanatoria, precisando che la presenza di un’ordinanza di demolizione preesistente rimane in vigore, sospesa solo temporaneamente e non definitivamente fino alla conclusione del procedimento di accertamento di conformità.
 
Questo orientamento giurisprudenziale rappresenta un punto di riferimento chiaro per le autorità locali e i tribunali nell’interpretazione dell’art. 36, sottolineando la necessità di una stretta aderenza alle normative urbanistiche e l’inammissibilità di sanatorie che presuppongono interventi correttivi significativi. Tale posizione tutela l’integrità del tessuto urbano e ambientale, limitando la possibilità di legittimare a posteriori interventi edilizi non conformi, con l’obiettivo di promuovere una gestione più responsabile del territorio.