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Decreto Salva-Casa, le novità

Il decreto-legge n. 69 del 29 maggio 2024 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” c.d. Salva-casa (pubblicato nella G.U. SG n. 124 del 29/5/2024) è in vigore dal 30 maggio

5 GIUGNO 2024

Di Valeria Tarroni

Il decreto-legge n. 69 del 29 maggio 2024 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” c.d. Salva-casa (pubblicato nella G.U. SG n. 124 del 29/5/2024) è in vigore dal 30 maggio.

Dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni e dunque entro il 27 luglio. Sono già annunciati emendamenti per cui con la legge di conversione sarà modificato. Peraltro, così è sempre avvenuto coi vari decreti che da anni intervengo sulla disciplina dell’edilizia con obiettivi di semplificazione, liberalizzazione, snellimento, razionalizzazione della disciplina e riduzione dei tempi dei procedimenti. A volte generando più incertezze rispetto a quelle che dovevano essere risolte.

Obiettivi del decreto-legge

Il decreto-legge si caratterizza per essere un provvedimento motivato da ragioni di straordinaria necessità ed urgenza.

Come si evince dalla relazione illustrativa, la necessità e l’urgenza del decreto-legge “Salva-casa” è individuata “nell’esigenza di sbloccare la situazione di totale stallo in cui versa il mercato immobiliare, fortemente penalizzato dalle incertezze del quadro normativo di settore, che difficilmente consente di dimostrare lo stato legittimo di un immobile, inibendo conseguentemente, la valorizzazione economica del bene e anche la possibilità di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico”.

Pertanto, le previsioni si muovono, per un verso, dall’interesse pubblico e privato alla riqualificazione e valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari interessate da lievi difformità e, per altro verso, all’interesse dell’intero “settore casa” e del mercato delle abitazioni nell’ottica del pieno utilizzo degli immobili e delle unità immobiliari che non sono pienamente commerciabili a causa di rigidità amministrative non sorrette da reali esigenze di tutela dell’interesse pubblico.

Modifiche al dpr 380/2001 (TUE)

Il decreto si compone di tre articoli:

art. 1 - modifiche al dpr 380/2001 (TUE);

art. 2 – strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19;

art. 3 – Disposizioni di coordinamento e entrata in vigore.

L’art. 1 apporta modifiche puntuali ma rilevanti al TUE a:

  • Edilizia libera (art. 6)
  • Stato legittimo dell’immobile (art. 9-bis)
  • Mutamento della destinazione d’uso (art. 23-ter);
  • Abusi edilizi (art. 31 comma 5);
  • Tolleranze costruttive (art. 34-bis);
  • Accertamento di conformità (art. 36);
  • Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità (art.36-bis di nuovo inserimento);
  • Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA (art. 37)

Le Regioni dovranno poi adeguare la propria disciplina edilizia alle modifiche del TUE. Per tecnici comunali, professionisti, imprese e cittadini, si prepara l’ennesima prova di “resistenza”.

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