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Conferenza di servizi accelerata estesa fino al 31 dicembre 2024

L'articolo 12 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 ha esteso la validità della della Conferenza di servizi accelerata fino alla fine dell'anno

24 MAGGIO 2024

di Valeria Tarroni

L’utilizzo della Conferenza di servizi straordinaria svolta in modalità semplificata asincrona e accelerata è estesa fino al 31 dicembre 2024.

E’ quanto prevede l’articolo 12, comma, 6 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito nella legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 – GU n. 100 del 30 aprile 2024) recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”che modifica l’articolo 13 del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), estendendone l’operatività.

Conferenza di servizi decisoria

In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria (art. 14, comma 2, L. n. 241/1990), nell’ambito del DL n. 77/2021, nel DL 13/2023 e in generale da specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC. le pubbliche amministrazioni procedenti hanno l’obbligo di adottare lo strumento della conferenza semplificata in modalità asincrona (art. 14-bis, L. n. 241/1990), volta ad accelerare i procedimenti.

Come previsto dal citato articolo 13 del DL 76/2020:

  • tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le loro determinazioni entro 30 giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in 45 giorni;
  • nei casi in cui sia necessario una valutazione contestuale da parte degli enti coinvolti nell’esame del progetto sottoposto alla conferenza (quando sono richieste modifiche sostanziali per superare eventuali pareri non favorevoli), l’amministrazione procedente svolgerà una sola riunione, in modalità telematica ed entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il rilascio dei pareri, in luogo dei 30 previsti dalla precedente versione del decreto-legge n. 76/2020;
  • l’ultima modifica ha inoltre aggiunto precisato che in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano (obbligatoriamente) le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. La norma precisa che l’obbligo si applica, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.