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La giurisdizione in caso di rilascio dell’alloggio occupato sine titulo

Il TAR Calabria, Reggio Calabria, (Sez. I), con l' ordinanza del 16 aprile 2024, n. 284 affronta la questione della competenza giurisdizionale riguardante una controversia relativa al rilascio di un alloggio popolare da parte di occupanti senza titolo

29 APRILE 2024

Il TAR Calabria, Reggio Calabria, (Sez. I), con l' ordinanza del 16 aprile 2024, n. 284 affronta la questione della competenza giurisdizionale riguardante una controversia relativa al rilascio di un alloggio popolare da parte di occupanti senza titolo. I ricorrenti sostengono di avere diritto al subentro nel rapporto locativo e chiedono al Tribunale di Locri di accertare il loro diritto soggettivo e di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco.

I ricorrenti affermano che l'ordinanza di sgombero sarebbe illegittima in quanto violerebbe gli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, in quanto non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, e l'articolo 3, comma 4, della stessa legge, in quanto non indicherebbe il termine e l'autorità cui ricorrere. Inoltre, sostengono che il Sindaco sarebbe incompetente ad emettere l'ordinanza, in quanto la materia rientrerebbe nella competenza del dirigente. I ricorrenti contestano anche l'ordine di immediato rilascio dell'immobile, sostenendo che sarebbero presenti tutti i presupposti per la regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale n. 8/1995.

Il Fatto

Il Tribunale di Locri, con sentenza dell'11 giugno 2019, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, sulla base della presentazione della domanda di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo dell'alloggio popolare.

Successivamente, la domanda viene riproposta davanti al Tribunale, che si pronuncia sulla questione della competenza giurisdizionale. Il Collegio ritiene che la controversia non rientri nella competenza del giudice amministrativo, ma appartenga a quella del giudice ordinario. Secondo la giurisprudenza più recente, la ripartizione di competenza tra i due giudici si basa sul fatto che la controversia riguardi la fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento in cui l'operato della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade nell'ambito di un rapporto paritetico.

In conclusione, il testo affronta la questione della competenza giurisdizionale riguardante una controversia relativa al rilascio di un alloggio popolare da parte di occupanti senza titolo. I ricorrenti sostengono di avere diritto al subentro nel rapporto locativo e chiedono al Tribunale di Locri di accertare il loro diritto soggettivo e di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco. Il Tribunale, tuttavia, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, ma successivamente il Tribunale si pronuncia sulla questione della competenza giurisdizionale e ritiene che la controversia rientri nella competenza del giudice ordinario.