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L’IMU non è dovuta in caso di occupazione abusiva denunciata dell’immobile

La Corte costituzionale ha emesso la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che riguarda le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale

26 APRILE 2024

La Corte costituzionale ha emesso la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che riguarda le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. La parte dell'articolo in questione che è stata dichiarata illegittima è quella che non prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata una denuncia penale tempestiva.

La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, che ha ritenuto che l'articolo violasse gli articoli 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, della Costituzione italiana e l'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Secondo la Corte di cassazione, l'articolo in questione contrasta con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e tutela della proprietà privata. Infatti, per gli immobili occupati abusivamente e per i quali non è possibile procedere allo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente, mancherebbe il presupposto dell'imposta, ovvero l'effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.

La legittimità dell'onere tributario

La Corte costituzionale ha riconosciuto che, nelle situazioni in cui un immobile è stato occupato in modo illegale e contro la volontà del proprietario, il quale ha anche provveduto a denunciare tempestivamente l'accaduto in sede penale, manca la capacità contributiva per quanto riguarda l'immobile occupato abusivamente. Pertanto, secondo la Corte, si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente, mentre ogni prelievo tributario deve essere giustificato da indici concretamente rivelatori di ricchezza. La Corte ha fatto riferimento alle sue sentenze n. 10 del 2023 e n. 120 del 2020 per sostenere questa posizione.

È importante sottolineare che il legislatore ha già intervenuto in merito a questa questione con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2023. Questa disposizione stabilisce che gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di occupazione abusiva previsti dagli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale, sono esenti dall'IMU per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. La sentenza della Corte costituzionale sembra estendere retroattivamente la portata di questa norma.

In conclusione, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che riguarda l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente. Secondo la Corte, l'imposta non può essere dovuta per gli immobili occupati abusivamente se è stata presentata una denuncia penale tempestiva. La Corte ha sostenuto che tassare una ricchezza inesistente violerebbe i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e tutela della proprietà privata. La sentenza sembra estendere retroattivamente la portata di una norma legislativa che già prevedeva l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente in determinate circostanze.