Nella Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 87 del 13/4/2024) è stato pubblicato il d.lgs. n. 48 del 24 marzo 2024 (disposizioni correttive al d.lgs. 207/2021 recante il codice delle telecomunicazioni) che, con l’art. 6 “altre disposizioni” introduce una nuova modifica al dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e precisamente all’art. 135-bis, al comma 2-bis, “Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici”. Sarà in vigore dal 28 aprile 2024
22 APRILE 2024
di Valeria Tarroni
Nella Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 87 del 13/4/2024) è stato pubblicato il d.lgs. n. 48 del 24 marzo 2024 (disposizioni correttive al d.lgs. 207/2021 recante il codice delle telecomunicazioni) che, con l’art. 6 “altre disposizioni” introduce una nuova modifica al dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e precisamente all’art. 135-bis, al comma 2-bis, “Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici”. Sarà in vigore dal 28 aprile 2024.
Al comma 2 -bis le parole: «Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l’attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata».
La nuova versione del comma 2-bis dell’art. 135-bis (con evidenziate in barrato e grassetto le modifiche) è la seguente
2-bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l’attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.