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Tettoie: nuova costruzione o pertinenza?

Il Consiglio di Stato, (Sez. VI), sentenza 3 aprile 2024 n. 3031 delinea le caratteristiche che configurano la tettoia come nuova costruzione o come opera pertinenziale

12 APRILE 2024

di Valeria Tarroni

Il Consiglio di Stato, (Sez. VI), sentenza 3 aprile 2024 n. 3031 delinea le caratteristiche che configurano la tettoia come nuova costruzione o come opera pertinenziale.

Le tettoie sono nuova costruzione

È pacifico in giurisprudenza che la realizzazione di una tettoia vada configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione ogni qual volta integri un manufatto «non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera» (Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2018, n.1309).

Estranei al regime della nuova costruzione, sono da considerarsi unicamente le cc.dd. tettoie leggere non tamponate lateralmente su almeno tre lati, prive di autonomia e realizzate per «valorizzare la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione» (Cons. Stato, Sez. VII, 28 agosto 2023, n. 7999).

Le pertinenze

La nozione di pertinenza, sul piano urbanistico-edilizio, è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, mentre è inconferente l' art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 (secondo cui rientrano tra gli interventi di nuova costruzione anche “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale”), in quanto tale previsione non pone, essa stessa, la definizione di pertinenza, bensì la presuppone, ragione per cui la nozione di pertinenza, ai fini urbanistici, deve essere tratta aliunde , e deve rispettare le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 14/03/2023 , n. 2660)» (Cons Stato, Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 2169)

Il Consiglio di Stato  ha stabilito che una tettoia aperta su due lati con gli altri due in appoggio su murature in cls, dando vita ad un manufatto avente una propria autonomia funzionale, non è riconducibile al concetto di pertinenzialità.