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Natura dell’opera precaria, l’opera stagionale non rimossa è nuova costruzione

Opera precaria: attività di edilizia libera o soggetta a permesso dei costruire? Dipende dalle condizioni e caratteristiche del manufatto, come conferma il Consiglio di Stato, (Sez. VII), sentenza del 8 marzo 2024, n. 2276

5 APRILE 2024

di Valeria Tarroni

Nota a: Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza 8 marzo 2024, n. 2276

Opera precaria: attività di edilizia libera o soggetta a permesso dei costruire? Dipende dalle condizioni e caratteristiche del manufatto, come conferma il Consiglio di Stato, sentenza n. 2276/2024

La natura “precaria” dell’opera non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per realizzarla, né dalla sua facile rimovibilità, bensì dalla natura delle esigenze che l’opera stessa intende soddisfare. Ciò è chiaramente evincibile dal tenore testuale degli artt. 3, comma 1, lett. e.5, e 6, comma 1, lett. e-bis, t.u.ed., nei quali si fa esplicito riferimento alle “esigenze meramente temporanee” (art. 3) e alle “esigenze contingenti e temporanee” (art. 6).

La natura temporanea e contingente delle esigenze non è di per sé sufficiente a sottrarre l’opera al regime “concessorio” se la stessa non sia comunque di facile amovibilità. Lo stabile e permanente collegamento al terreno esclude sempre la natura precaria dell’opera; lo si evince chiaramente dal fatto che anche le “unità abitative mobili”, per non essere considerate “nuove costruzioni”, devono comunque essere dotate di meccanismi di rotazione funzionanti e non devono essere collegate al terreno in maniera permanente (art. 3, lett. e.5, seconda parte).

Le opere destinate a soddisfare esigenze non temporanee e quelle comunque stabilmente collegate al suolo condividono con gli “interventi di nuova costruzione” la loro attitudine alla trasformazione edilizia e urbanistica del territorio in via permanente.
Le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, sono soggette ad attività edilizia libera a condizione che siano tempestivamente rimosse al cessare dell’esigenza: l’opera “precaria” non rimossa è una “nuova costruzione” e necessita, in quanto tale, di permesso di costruire.” Consiglio di Stato sez. IV, 24 luglio 2012, n.4214.