L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 8 marzo 2024 n. 3, si è pronunciata su alcune questioni interpretative inerenti la c.d. fiscalizzazione dell’illecito edilizio con riferimento ad una fattispecie di ristrutturazione edilizia abusiva, ex art. 33, comma 2, del dpr 380/2001 (Testo unico edilizia)[1] in un fabbricato con destinazione abitativa
13 MARZO 2024
di Valeria Tarroni
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - sentenza 8 marzo 2024 n. 3)
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 8 marzo 2024 n. 3, si è pronunciata su alcune questioni interpretative inerenti la c.d. fiscalizzazione dell’illecito edilizio con riferimento ad una fattispecie di ristrutturazione edilizia abusiva, ex art. 33, comma 2, del dpr 380/2001 (Testo unico edilizia)[1] in un fabbricato con destinazione abitativa.
La Seconda Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 6864/2023 aveva rimesso all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del c.p.a., una questione interpretativa dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui esso prevede l’irrogazione di “una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione”.
La disposizione individua due riferimenti temporali: I) la data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri della legge 27 luglio 1978, n. 392; II) l’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione
I punti controversi vertono: sull’interpretazione da dare alla locuzione “data di esecuzione dell’abuso” e sui criteri da osservare per la determinazione della sanzione pecuniaria ed il momento temporale per l’attualizzazione con l’indice ISTAT.
Quesiti rimessi all’Adunanza Plenaria:
a) se, con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, di cui all’art. 33, comma 2, debba intendersi il momento di completamento dell’abuso ovvero quello in cui l’abuso è stato accertato dai competenti uffici pubblici ovvero sia stato denunciato dall’interessato a mezzo della richiesta di un condono o ancora quello di irrogazione della sanzione pecuniaria o demolitoria, intendendosi cioè l’espressione come momento di cessazione dell’abuso;
b) se, in mancanza dei decreti ministeriali di determinazione del costo di produzione per la realizzazione degli immobili ex art. 22 della l. n. 392 del 1978, ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 possa procedersi all’attualizzazione, secondo gli indici ISTAT, al momento di irrogazione della sanzione pecuniaria dei valori risultanti dagli ultimi decreti ministeriali (30 gennaio 1997 e 18 dicembre 1998) ovvero se ancora l’attualizzazione possa essere quanto meno limitata al momento della scoperta dell’abuso o della sua denunzia (o della proposizione della istanza di condono).
L’Adunanza Plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a) con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;
b) ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 392/1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.