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L’agibilità al rilascio del condono edilizio è automatica?

Il TAR MOLISE, (Sez. I) sentenza del 2 gennaio n. 1, con risposta negativa chiarisce che il regime della Segnalazione certificata di agibilità nella disciplina dell’art. 24 del dpr 380/2001 novellata nel 2016, trova applicazione anche a seguito del rilascio di condono edilizio per costruzioni realizzate prima della riforma legislativa

11 MARZO 2024

di Valeria Tarroni

Nota a: TAR MOLISE, Sez. I, sentenza del 2 gennaio 2024 n. 1

Risposta negativa del TAR Molise che chiarisce che il regime della Segnalazione certificata di agibilità nella disciplina dell’art. 24 del dpr 380/2001 novellata nel 2016, trova applicazione anche a seguito del rilascio di condono edilizio per costruzioni realizzate prima della riforma legislativa.

La vicenda

A fronte del rilascio di un condono edilizio per l’ampliamento di un immobile, insorge un giudizio in merito alla certificazione di agibilità.

Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare de plano il certificato di agibilità come immediata conseguenza del rilascio del condono avvenuto nel settembre 2019. Il Comune aveva invece chiesto la presentazione della “Segnalazione certificata di agibilità”, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 24 del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) nel testo vigente dal 11/12/2016 (sostituito dall’art. 3 del d.lgs. 222/2016).

La nuova disciplina del 2016, sostiene la ricorrente, sarebbe stata applicabile alle sole costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore, “riferendosi essa a termini, finalità e condizioni incompatibili con lavori e costruzioni realizzate più di un lustro prima”.

L’adempimento preteso dal Comune, secondo la ricorrente, configurerebbe violazione dell’art. 24 (Agibilità) del dpr n. 380/2001, in relazione all’art. 35 della L. n. 47/1985, per come a sua volta richiamato dall’art. 39 L. n. 724/1994 (secondo condono edilizio).

La norma prima e dopo l’11 dicembre 2016

Il quadro normativo è ricostruito e chiarito dal TAR Molise con l’interessante sentenza  n. 1/2024.

L’art. 35 della L. 47/85, al comma 19 connette(va) il rilascio dell’allora previsto certificato di abitabilità all’ottenimento del condono edilizio, disponendo: “A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni”.

La citata disciplina prevede(va) quindi, a meno di elementi di criticità sotto il profilo igienico-sanitario rispetto alla normativa di settore, di fonte nazionale o regionale ed in alcuni casi comunale, la sussistenza di una sostanziale simmetria tra il rilascio del condono e l’abitabilità degli immobili oggetto del procedimento di sanatoria.

Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che le ipotesi di divergenza tra rilascio del condono e della certificazione di abitabilità fossero limitate ai casi in cui : “le specifiche condizioni igienico-sanitarie violino norme regolamentari imposte, ad esempio, dai regolamenti comunali, quale ulteriore e specifica esigenza da essi rappresentata con riferimento a specificità di quel singolo territorio, ovvero si tratti di norme regolamentari che attuano precedenti disposizioni primarie. In altre parole, l'art. 35, co. 20, l. n. 47/1985 ha inteso evitare che singole, specifiche disposizioni regolamentari - espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate - possano costituire, ex post, mediante il diniego del certificato di abitabilità, ostacolo al condono, e quindi alla regolarizzazione, delle costruzioni abusive, frustrando l'esigenza di “rientro nella legalità che, per il tramite della detta legge, si è inteso attuare”.

L’art. 35 della L. 47/85 (primo condono edilizio) è stato poi richiamato per farne applicazione anche con riguardo alle istanze di sanatoria presentate in forza dell’art. 39 della legge n. 724/1994 (secondo condono edilizio) relative ad opere abusive ultimate entro il 31/12/1993.

Dall’11/12/2016, la disciplina è stata novellata in quanto la certificazione di abitabilità/agibilità di un edificio è stata sostituita dalla segnalazione certificata di agibilità, nella nuova formulazione dell’art. 24 del dpr 380/2001. L’agibilità è oggi conseguibile non più a mezzo di un certificato rilasciato dal Comune, ma dalla segnalazione certificata di agibilità corredata di tutta la documentazione prescritta, che deve essere prodotta dalla parte interessata.

La nuova disciplina novellata nel 2016, si applica non solo alle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore, ma anche a quelle realizzate prima.

Ed infatti, confrontando il disposto dell’art. 24 del TUE vigente prima della riforma del 2016 con quello novellato, si evince che è stato eliminato il riferimento al certificato di agibilità sostituito dal regime semplificato della segnalazione certificata da presentare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori, mentre è rimasto invariato l’ambito oggettivo di applicazione della norma per: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma1[1]

Non vi è quindi dato letterale, chiarisce il TAR Molise, per ritenere che il nuovo regime giuridico procedimentale della materia dell’abitabilità si possa applicare alle sole costruzioni successive all’entrata in vigore della riforma legislativa del 2016.

Ed ancora: l’assunto della ricorrente confligge,  con il principio generale del tempus regit actum: “Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui l'atto terminale, ovvero l'atto che conclude una autonoma fase del procedimento, è stato adottato”.

Al momento del rilascio del condono (settembre del 2019), la disciplina novellata del più volte citato art. 24 risultava ormai in vigore da quasi un triennio: da qui la sua indiscutibile applicabilità alla fattispecie oggetto di causa.

In conclusione

L'’agibilità non è automatica al rilascio del condono edilizio.

Non è condivisibile l’assunto secondo il quale la nuova disciplina del 2016 sarebbe applicabile alle sole costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.

Il Comune ha correttamente rifiutato il rilascio di un certificato di agibilità, giustificandolo con il vigente contenuto dell’art. 24 del dpr n. 380/2001 che prevede la presentazione a cura dell’interessato della segnalazione certificata di agibilità.

Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al momento in cui l’atto che conclude una autonoma fase del procedimento è adottato.

Note

[1]. condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché