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Consentito l’accesso dei consiglieri ai verbali di violazioni urbanistiche non coperti da segreto investigativo

Il Consiglio di Stato, (Sez. II), con sentenza del 29 febbraio 2024 n. 1974 chiarisce che risulta ammesso ai consiglieri l'accesso ai verbali di violazioni urbanistiche non coperti da segreto investigativo
 

6 MARZO 2024

Il Consiglio di Stato, (Sez. II), con sentenza del 29 febbraio 2024 n. 1974 chiarisce che risulta ammesso ai consiglieri l'accesso ai verbali di violazioni urbanistiche non coperti da segreto investigativo.

Non può ritenersi esistente una soglia numerica alle istanze di accesso formulabili dai singoli consiglieri comunali nell’esercizio del proprio mandato, il cui limite va, per contro, individuato nel disposto dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, a mente del quale “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”. Per tale ragione deve ritenersi che il Comune non possa opporre un diniego apodittico all’accesso ai documenti richiesti solo perché il medesimo consigliere comunale ha prodotto un elevato numero di istanze della specie in un ristretto arco temporale, circostanza che di per sé non appare idonea ad opporre un rifiuto di tale natura tanto più che a tutte le altre istanze si sarebbe dato ritualmente corso.

Il segreto investigativo

 
Qualora gli atti richiesti dal consigliere facciano parte di un’attività di polizia giudiziaria e siano coperti da segreto investigativo gli stessi non sono estensibili dal momento che le norme imposte dall’art. 329 c.p.p. a tutela della segretezza degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e, per l’appunto, della polizia giudiziaria non appaiono superabili in virtù delle disposizioni del TUEL, dal momento che il segreto d’ufficio richiamato dall’art. 43, comma 2, del TUEL non può che riferirsi alle notizie ed alle informazioni alle quali il consigliere abbia titolo ad accedere e non a quelle per le quali sia normativamente imposto un vincolo di segretezza ad altri fini.
 
Sul punto, va sottolineato che solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p. Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione (non su delega dell’autorità giudiziaria, bensì) nell’ambito dell’attività istituzionale demandatagli dalla legge sono atti amministrativi ‒ come tali suscettibili di accesso ‒ anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001) e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria.
 
Alla luce del quadro normativo delineato il Comune è tenuto a consentire l’accesso al consigliere comunale agli atti riguardanti gli accertamenti relativi a violazioni al T.U.E., con esclusione di quelli effettivamente svolti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria e come tali coperti da segreto investigativo, la cui individuazione non può che essere rimessa, in concreto, ai competenti uffici dell’ente locale, i quali nell’ipotesi della sussistenza di dubbi interpretativi riferiti a singoli atti e documenti potranno a tal fine effettuare specifiche richieste preventive al competente pubblico ministero.
 
Sono questi i principi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 1974 del 29 febbraio 2024.
 
La sentenza in commento, riformando la decisione del giudice di primo grado consente l’accesso del consigliere comunale all’elenco degli accertamenti relativi a violazioni al T.U.E. “corredato dei verbali della Polizia locale, delle relazioni del responsabile dell’Area tecnica, dell’avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica e delle ordinanze di demolizione conseguentemente emesse”.

La conclusione

Il Consiglio di Stato esclude dall’accesso esclusivamente gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p., ricordando che rispetto a tali atti neanche il consigliere comunale vanta un diritto di accedere agli stessi. Precisa, in particolare, il giudice amministrativo che il segreto d’ufficio richiamato dall’art. 43, comma 2, del TUEL non può che riferirsi alle notizie ed alle informazioni alle quali il consigliere abbia titolo ad accedere e non a quelle per le quali sia normativamente imposto un vincolo di segretezza ad altri fini.