Accesso ad un verbale della Polizia Municipale relativo ad abusi edilizi
Il TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 25 gennaio 2024, n. 696 si è pronunciato su una questione afferente l’accesso agli atti mediante presa visione ed estrazione di copia di un verbale della Polizia Municipale e di ogni altro atto e documento formato e/o detenuto dal Comune in relazione a un terreno in proprietà, sul quale sarebbero stati realizzati, da terzi, manufatti abusivi censurati con un’ordinanza di demolizione
9 FEBBRAIO 2024
di M. Petrulli
Il proprietario: chiede l’accesso agli atti mediante presa visione ed estrazione di copia di un verbale della Polizia Municipale e di ogni altro atto e documento formato e/o detenuto dal Comune in relazione a un terreno in proprietà, sul quale sarebbero stati realizzati, da terzi, manufatti abusivi censurati con un’ordinanza di demolizione.
Il Comune: respinge l’istanza in quanto l’atto richiesto riguarda una attività di indagine e l’accesso doveva essere richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.
Il proprietario: impugna il diniego dinanzi al giudice amministrativo, evidenziando che il provvedimento richiesto non aveva nulla a vedere con eventuali atti di indagine della magistratura inquirente.
La risposta esatta: il proprietario ha ragione, come evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 25 gennaio 2024, n. 696.
L’ art. 24 della Legge n. 241/1990 ha sancito, elevando a rango superiore un principio già introdotto a livello regolamentare, l’esclusione dall’accesso di atti utilizzati nel corso dell’attività giudiziaria o di polizia (comma 6, lett. c: “Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi […] quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”).
Diversamente da quanto indicato nella succinta motivazione del diniego di accesso, tuttavia, nel caso di specie non vengono in rilievo documenti che riguardano “l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”, atteso che il “verbale in materia edilizia” di cui è richiesta copia rientra nell’esercizio, da parte dell’Ente civico, di attività amministrativa (nella specie finalizzata alla repressione degli abusi edilizi e alla tutela del territorio) e non è riconducibile ad attività di polizia giudiziaria.
La previsione in esame, in altri termini, è “chiaramente finalizzata ad escludere la piena ostensibilità delle relazioni di servizio che non costituiscono atti presupposti volti all’adozione di un provvedimento amministrativo, ma piuttosto atti volti a sollecitare l’iniziativa penale da parte dell’autorità giudiziaria, e quindi atti inerenti non allo svolgimento dell’attività amministrativa, quanto alla diversa attività di promozione e collaborazione dell’attività di prevenzione e repressione della criminalità”[1].
Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, del resto, l’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine. La sottrazione al diritto di accesso, una volta accertata la finalità di carattere difensivo – come senz’altro pare doversi ammettere nel caso di specie – è relativa agli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p., con la conseguenza che gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria[2].
Tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 24 della medesima legge[3].
In tale contesto normativo, trattandosi di atti di origine extraprocessuale che non risultano coperti da segreto o dal vincolo del sequestro, il diniego di accesso, secondo i giudici, appariva viziato per carenza di motivazione, in quanto valorizzava, in chiave ostativa all’accesso documentale, un insufficiente richiamo alla mera pendenza di un’attività di indagine, peraltro senz’altra specificazione che valga a qualificare le ragioni di connessione della suddetta attività in corso di svolgimento con il richiesto verbale di sopralluogo della polizia municipale; in conclusione, non essendo stata rappresentata e non emergendo alcuna ipotesi di esclusione normativamente prevista, doveva essere riconosciuta al richiedente il diritto all’ostensione.
Note
[1] TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 5 dicembre 2022, n. 7578; TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 14 maggio 2007, n. 4346.
[2] TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 9 maggio 2023, n. 733; TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 5 dicembre 2022, n. 7578; sez. VI, sent. 30 novembre 2022, n. 7467 e sent. 7 novembre 2022, n. 6906.
[3] TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 23 giugno 2022, n. 551.