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Abuso d’ufficio del dirigente dell’ufficio tecnico comunale e danno all’immagine della PA

Secondo i giudici contabili, l’amministrazione ha perso di credibilità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali

13 OTTOBRE 2023

È foriero di danno all’immagine della P.A. il comportamento del dirigente dell’ufficio tecnico comunale che, abusando della propria qualità di responsabile dell’ufficio preposto al rilascio dei titoli edilizi, e con grave violazione dei propri doveri di servizio, viene condannato per abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., per aver omesso la revoca obbligatoria di un permesso di costruire ottenuto sulla base di una mendace rappresentazione della situazione di fatto da parte del proprietario e progettista e per non aver mai adottato la doverosa ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi, nel contempo rilasciando una “variante in sanatoria”, non consentita dalla normativa all’epoca vigente: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, nella sent. n. 522/2023, depositata lo scorso 13 settembre.

Secondo i giudici contabili, anche a seguito della pubblicizzazione della condotta criminosa ad opera della stampa (nel caso concreto, una rivista specializzata), l’amministrazione ha perso di credibilità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, apparendo all’esterno quale struttura caoticamente gestita e inosservante dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa (1). In particolare, può fondatamente ritenersi che la divulgazione dell’illecito commesso dal dirigente abbia fatto venir meno nei cittadini il senso di affidamento nel corretto funzionamento dell’ufficio tecnico comunale, precipuamente preposto alla corretta gestione del territorio e alla tutela dell’ambiente (2).
La sentenza citata è interessante anche per quanto concerne la determinazione dell’importo del danno all’immagine, in difetto del parametro costituito dal danno patrimoniale (sotto il profilo delle somme illecitamente percepite), danno non ravvisabile nel reato di abuso d’ufficio (3): secondo i giudici, sulla scorta di un criterio equitativo (4), di cui all’art. 1226 c.c. (5), può assumersi quale parametro la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4, del testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), per l’omissione dell’ordinanza demolitoria dei manufatti abusivi (6), sanzione pari nel massimo a euro 20.000,00.
In tale contesto assume notevole gravità la violazione dei doveri d’ufficio inerenti a tale funzione, violazione che, soprattutto nell’ambito di una piccola comunità, ha certamente leso -in maniera irreversibile, nel medio periodo- la fiducia della generalità dei cittadini nella corretta gestione del proprio territorio e nell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi che disciplinano la materia “nevralgica” dell’edificabilità del territorio.
Nella quantificazione del danno risarcibile, tuttavia, nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato, il limitato clamor fori derivante dal fatto che la notizia della vicenda di reato ha trovato riscontro mediatico solo su una rivista specializzata online (che per il proprio carattere specialistico non può presumersi letta dalla generalità dei consociati): conseguentemente, tenuto comunque in debito conto la presumibile diffusione orale di tali notizie nell’ambito di una comunità ristretta, hanno ritenuto di stimare equamente il danno all’immagine subito dal Comune nella misura di € 10.000 con conseguente condanna anche agli interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

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Note

(1) È foriero di danno all’immagine della P.A. il comportamento del dirigente dell’ufficio tecnico comunale che, abusando della propria qualità di responsabile dell’ufficio preposto al rilascio dei titoli edilizi, e con grave violazione dei propri doveri di servizio, viene condannato per abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., per aver omesso la revoca obbligatoria di un permesso di costruire ottenuto sulla base di una mendace rappresentazione della situazione di fatto da parte del proprietario e progettista e per non aver mai adottato la doverosa ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi, nel contempo rilasciando una “variante in sanatoria”, non consentita dalla normativa all’epoca vigente: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, nella sent. n. 522/2023, depositata lo scorso 13 settembre.
(2) Secondo i giudici contabili, anche a seguito della pubblicizzazione della condotta criminosa ad opera della stampa (nel caso concreto, una rivista specializzata), l’amministrazione ha perso di credibilità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, apparendo all’esterno quale struttura caoticamente gestita e inosservante dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. In particolare, può fondatamente ritenersi che la divulgazione dell’illecito commesso dal dirigente abbia fatto venir meno nei cittadini il senso di affidamento nel corretto funzionamento dell’ufficio tecnico comunale, precipuamente preposto alla corretta gestione del territorio e alla tutela dell’ambiente.
La sentenza citata è interessante anche per quanto concerne la determinazione dell’importo del danno all’immagine, in difetto del parametro costituito dal danno patrimoniale (sotto il profilo delle somme illecitamente percepite), danno non ravvisabile nel reato di abuso d’ufficio: secondo i giudici, sulla scorta di un criterio equitativo, di cui all’art. 1226 c.c., può assumersi quale parametro la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4, del testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), per l’omissione dell’ordinanza demolitoria dei manufatti abusivi, sanzione pari nel massimo a euro 20.000,00.
In tale contesto assume notevole gravità la violazione dei doveri d’ufficio inerenti a tale funzione, violazione che, soprattutto nell’ambito di una piccola comunità, ha certamente leso -in maniera irreversibile, nel medio periodo- la fiducia della generalità dei cittadini nella corretta gestione del proprio territorio e nell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi che disciplinano la materia “nevralgica” dell’edificabilità del territorio.
Nella quantificazione del danno risarcibile, tuttavia, nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato, il limitato clamor fori derivante dal fatto che la notizia della vicenda di reato ha trovato riscontro mediatico solo su una rivista specializzata online (che per il proprio carattere specialistico non può presumersi letta dalla generalità dei consociati): conseguentemente, tenuto comunque in debito conto la presumibile diffusione orale di tali notizie nell’ambito di una comunità ristretta, hanno ritenuto di stimare equamente il danno all’immagine subito dal Comune nella misura di € 10.000 con conseguente condanna anche agli interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

(3) È foriero di danno all’immagine della P.A. il comportamento del dirigente dell’ufficio tecnico comunale che, abusando della propria qualità di responsabile dell’ufficio preposto al rilascio dei titoli edilizi, e con grave violazione dei propri doveri di servizio, viene condannato per abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., per aver omesso la revoca obbligatoria di un permesso di costruire ottenuto sulla base di una mendace rappresentazione della situazione di fatto da parte del proprietario e progettista e per non aver mai adottato la doverosa ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi, nel contempo rilasciando una “variante in sanatoria”, non consentita dalla normativa all’epoca vigente: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, nella sent. n. 522/2023, depositata lo scorso 13 settembre.
(4) Secondo i giudici contabili, anche a seguito della pubblicizzazione della condotta criminosa ad opera della stampa (nel caso concreto, una rivista specializzata), l’amministrazione ha perso di credibilità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, apparendo all’esterno quale struttura caoticamente gestita e inosservante dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. In particolare, può fondatamente ritenersi che la divulgazione dell’illecito commesso dal dirigente abbia fatto venir meno nei cittadini il senso di affidamento nel corretto funzionamento dell’ufficio tecnico comunale, precipuamente preposto alla corretta gestione del territorio e alla tutela dell’ambiente.
(5) La sentenza citata è interessante anche per quanto concerne la determinazione dell’importo del danno all’immagine, in difetto del parametro costituito dal danno patrimoniale (sotto il profilo delle somme illecitamente percepite), danno non ravvisabile nel reato di abuso d’ufficio: secondo i giudici, sulla scorta di un criterio equitativo, di cui all’art. 1226 c.c., può assumersi quale parametro la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4, del testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), per l’omissione dell’ordinanza demolitoria dei manufatti abusivi, sanzione pari nel massimo a euro 20.000,00.
In tale contesto assume notevole gravità la violazione dei doveri d’ufficio inerenti a tale funzione, violazione che, soprattutto nell’ambito di una piccola comunità, ha certamente leso -in maniera irreversibile, nel medio periodo- la fiducia della generalità dei cittadini nella corretta gestione del proprio territorio e nell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi che disciplinano la materia “nevralgica” dell’edificabilità del territorio.
(6) Nella quantificazione del danno risarcibile, tuttavia, nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato, il limitato clamor fori derivante dal fatto che la notizia della vicenda di reato ha trovato riscontro mediatico solo su una rivista specializzata online (che per il proprio carattere specialistico non può presumersi letta dalla generalità dei consociati): conseguentemente, tenuto comunque in debito conto la presumibile diffusione orale di tali notizie nell’ambito di una comunità ristretta, hanno ritenuto di stimare equamente il danno all’immagine subito dal Comune nella misura di € 10.000 con conseguente condanna anche agli interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.