Analisi della sentenza della Corte Costituzionale del 17 luglio 2023, n. 145
29 SETTEMBRE 2023
Non è possibile imporre il requisito della c.d. “residenza protratta” nella Regione (nella specie pari a cinque anni), al fine di poter accedere alle misure di assistenza sociale, tra le quali l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. È quanto afferma la Corte Costituzionale attraverso la sentenza del 17 luglio 2023, n. 145 nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), limitatamente alle parole “avere la residenza o”. là dove prevede, quale requisito per l'assegnazione di un alloggio, la residenza nel territorio regionale da almeno cinque anni consecutivi.
Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. e al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. sono fondate.