Approfondimento sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 21 luglio 2023, n. 7147
6 SETTEMBRE 2023
di Valeria Tarroni
Ribadisce il Consiglio di Stato, che la giurisprudenza è costante nel ritenere che le scelte di pianificazione urbanistica costituiscano esplicazione di potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione, censurabili in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese irragionevolezza ed illogicità (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 13 ottobre 2021 n. 6883, 12 febbraio 2020 n. 1095 e Sez. IV, 25 maggio 2016 n. 2221).
Nelle scelte di pianificazione dei suoli, la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare.
Chiariscono inoltre i giudici di Palazzo Spada che a tali regole si può derogare solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, mentre il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi, essendo invece estraneo al sindacato giurisdizionale l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2020 n. 2284, 31 dicembre 2019 n. 8917 e 12 maggio 2016 n. 1907).
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L'esercizio della discrezionalità riguarda, inoltre, non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr., ancora in argomento, Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2018 n. 4734 e 26 ottobre 2018 n. 6106).
Il potere di pianificazione, quindi, è considerato espressione di un potere ampio e funzionalizzato di "governo del territorio" discendente direttamente dalla indicazione prevista dall'art. 117 della comma 3 della Costituzione, che si esplica non solo nella individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale e della disciplina della edificazione dei suoli, ma in tutte le modalità di utilizzo delle aree, nel quadro di rispetto e di positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. L'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo (cfr., nello specifico, Cons. Stato, Sez. II, 20 dicembre 2019 n. 8631 e 14 novembre 2019 n. 7839 nonché Sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3314 e 22 febbraio 2017 n. 821).
Peraltro le scelte di pianificazione non sono, neppure, condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o di una sua variante, con il solo limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 novembre 2019 n. 7560; Sez. IV, 1 agosto 2018 n. 4734 e 12 aprile 2018 n. 2204) o da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione (Cons. Stato, Sez. II, 10 luglio 2020 n. 4467; Sez. VI, 8 giugno 2020 n. 3632 e Sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4343) o la modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2020 n. 2893 e Sez. IV, 30 dicembre 2016 n. 5547).
L'obbligo di motivazione del PRG o di una variante generale può ritenersi assolto con il riferimento complessivo ai criteri seguiti ed alle esigenze cui si intende dare risposta, senza necessità, salvo casi particolari, di motivazione puntuale sulle singole scelte operate (cfr., ancora e per tutte le questioni, Cons. Stato, Sezione II, 29 ottobre 2020 n. 6628 e Sez. IV, 19 aprile 2017 n. 1829).