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Il nuovo regolamento recante la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici residenziali

L'esperto analizza lo schema di decreto sui requisiti igienico-sanitari che comporterà l'abrogazione del DM 5/7/1975

2 GIUGNO 2023

Il decreto per l’approvazione del “Regolamento per la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del dpr 380/2001”, doveva essere assunto dal Ministero della Salute, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 25/11/2016 n. 222 “c.d. SCIA 2”. Il termine è stato sforato di quasi sette anni ed infatti lo schema del Regolamento è stato trasmesso lo scorso 23 marzo dal Ministero alla Conferenza unificata Stato-Regioni al fine di sancire l’Intesa.

Il Regolamento è previsto ne dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) al comma 1-bis dell’art. 20 che disciplina il “Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”, comma introdotto dall’art. 3 del D.lgs. n. 222/2016, che così dispone: “Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.”

La disposizione predetta sarà quindi attuata con l’approvazione di un Decreto Ministeriale di natura regolamentare, al termine dell’iter di acquisizione dell’intesa della Conferenza Unificata e del parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi. 

Lo schema di Decreto che approva il regolamento, si compone di 14 articoli e di 1 allegato parte integrante che individua le prestazioni sanitarie (i.e. buone pratiche sanitarie) correlate ad ogni singolo articolo del regolamento. Lo schema normativo è accompagnato dalla scheda di Analisi tecnico-normativa (ANT) e di Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.).

La normativa è così articolata:

Regolamento Allegato 1
Art. 1 Finalità 1. Premessa
Art. 2 Definizioni 2. Definizioni
Art. 3 Analisi del sito 3.Analisi del sito
Art. 4 Rapporto tra edificio e contesto 4. Rapporto tra edificio e contesto
Art. 5 Spazi verdi e controllo del microclima  5. Spazi verdi e controllo del microclima
Art. 6 Orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna  6. Orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna
Art. 7 Requisiti dimensionali degli spazi di vita 7. Requisiti dimensionali degli spazi di vita
Art. 8 Comfort termico-igrometrico 8. Comfort termico-igrometrico
Art. 9 Riduzione dei livelli di inquinamento indoor 9. Riduzione dei livelli di inquinamento indoor
Art. 10 Illuminazione naturale 10. Illuminazione naturale
Art. 11 Protezione acustica 11. Protezione acustica
Art. 12 Gestione dei rifiuti urbani 12. Gestione dei rifiuti urbani
Art. 13 Gestione integrata dell’edificio 13. Gestione integrata dell’edificio
Art. 14 Disposizioni transitorie, finali e abrogative //

Una volta approvate e pubblicate, le nuove disposizioni troveranno applicazione per i titoli edilizi rilasciati in data successiva all’entrata in vigore. Dalla data di entrata in vigore il D.M. 5/7/1975 sarà abrogato, come espressamente previsto dall’art. 14 dello schema di decreto.

La Finalità del regolamento è di definire gli obiettivi e le prestazioni sanitarie minime da garantire nella progettazione, realizzazione e gestione degli edifici residenziali. Le disposizioni possono essere il riferimento anche per la progettazione di edifici diversi da quelli residenziali, se non in contrasto con la normativa specifica di settore.

L’allegato 1 riporta invece i criteri di qualità, ovvero le indicazioni raccomandate e i relativi metodi di verifica, sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione e/o rigenerazione urbana che richiedono una modifica delle destinazione d’uso. 

Il provvedimento normativo soddisfa la necessità di prevedere per la progettazione architettonica e ingegneristica, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i requisiti igienico-sanitari minimi degli edifici intesi in termini prestazionali, ovvero in grado di impattare, proattivamente sulla qualità di vita all’interno dell’ambiente civile.

Si applicherà su tutto il territorio nazionale e dunque non avrà impatti negativi sulla concorrenzialità tra imprese. Inoltre, la misura mira ad incrementare il valore economico delle abitazioni con positivi effetti sul mercato immobiliare (così si rileva dalla Sezione 6 dell’A.I.R).

Sullo stesso tema leggi anche >> Niente riduzione della fascia di rispetto cimiteriale per la realizzazione di edifici residenziali privati

Focus sui Requisiti dimensionali degli spazi di vita

Le attività di progettazione devono garantire il completo benessere fisico, psichico e sociale degli occupanti.

Le prescrizioni sanitarie richieste per le nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio esistente, sono:

Altezza

  1. l'altezza minima interna utile dei locali principali non deve essere minore di m 2,70;
  2. l'altezza minima interna utile dei locali accessori non deve essere minore di m 2,40.

Deroghe  alle altezze ammesse per il recupero del patrimonio esistente: 

  1. le altezze minime possono essere derogate quando l'edificio è vincolato a livello paesaggistico e/o culturale o se è situato in ambito di comunità montane. In ogni caso le altezze dei locali non possono risultare inferiori a m 2,40. Tali deroghe sono prevedibili a condizione che la richiesta sia accompagnata da un progetto di fattibilità tecnico-economica, con analisi delle alternative progettuali atte a garantire migliori condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, in relazione al numero degli occupanti. A titolo esemplificativo, queste potranno essere ottenute prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili, ovvero un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

Superficie

  1. per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 18. Nei locali principali il lato minimo deve esser pari a 3 metri;
  2. presenza di almeno un locale adibito a servizio igienico nell'unità abitativa, dotato dei seguenti elementi: vaso, bidet (o sistema integrato vaso - pulizia intima), vasca da bagno o doccia e un lavabo. Deve essere garantito un lato minimo del suddetto locale pari a 1,80 metri;
  3. per il recupero del patrimonio esistente, quando l'edificio risulta vincolato, nei locali principali è accettata per il lato minimo una tolleranza del 5%, purché la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di fattibilità tecnico-economica, con analisi delle alternative progettuali atte a garantire migliori condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, in relazione al numero degli occupanti. A titolo esemplificativo, queste potranno essere ottenute prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili, ovvero un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

Focus su comfort termo-igrometrico

Gli ambienti indoor devono garantire agli occupanti idonee condizioni di benessere termo-igrometrico anche grazie agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La progettazione degli edifici deve essere finalizzata a:

  1. mantenere una certa omogeneità della temperatura minimizzando gradienti termici tra i diversi spazi di vita;
  2. mantenere negli spazi di vita condizioni di velocità dell'aria ed umidità relativa tali da garantire il benessere degli occupanti;
  3. garantire l'assenza di infiltrazioni e condensazioni permanenti sulle superfici interne delle pareti, nelle normali condizioni di occupazione e uso degli alloggi.

Gli edifici devono garantire le prescrizioni sanitarie di cui alla tabella 1, laddove non in contrasto con specifiche disposizioni nazionali e regionali che tengano conto delle diverse zone climatiche del territorio.Tabella 1 - Prestazioni degli edifici in termini di confort termo-igrometrico

Parametri Estate Inverno

Temperatura operativa Ottimo (Classe A)*: 24°C + 1°C   Ottimo (Classe A)*: 22°C + 1°C
Buono (Classe B)*: 24°C + 2°C   Buono (Classe B)*: 20°C + 2°C
Velocità dell'aria Ottimo (Classe A)*: < 0,12 m/s   Ottimo (Classe A)*: < 0,1 m/s
Buono (Classe B)*: < 0,19 m/s   Buono (Classe B)*: < 0,16 m/s
Umidità relativa 50% < UR < 60%   40% < UR < 50%

* Ottimo equivale alla Classe A e Buono alla Classe B della UNI EN ISO 7730:2006

Gli edifici devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni sanitarie:
nel caso non siano raggiungibili le temperature minime invernali previste dalla norma UNI EN ISO 7730:2006, deve essere garantita una temperatura minima di almeno 18°C;
deve essere garantita un'adeguata manutenzione degli impianti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
per l'installazione degli impianti e delle condotte a servizio degli stessi devono essere adottate soluzioni tecnico-progettuali che minimizzino l'impatto visivo e altri disturbi (es. acustico, olfattivo etc.) sui residenti;
nel caso specifico della realizzazione di serre solari, devono essere garantiti sia livelli adeguati di comfort termo-igrometrico, sia l'apribilità degli infissi.