Commento alla sentenza del TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, del 4 maggio 2023, n. 159
29 MAGGIO 2023
Di Valeria Tarroni
Il disturbo arrecato da attività rumorose alla vita e al riposo delle persone può avere effetti negativi e generare disagi o rappresentare una minaccia per la salute pubblica.
I Comuni che ricevono segnalazioni/esposti per inquinamento acustico, devono, attraverso il proprio organo tecnico, svolgere accertamenti sulle emissioni sonore da una determinata fonte sonora, ed in caso di sforamento dei limiti di rumorosità imposti dalla legge, hanno il dovere di intervenire a tutela della salute psicofisica dei cittadini.
In tali casi il potere di ordinanza contingibile e urgente, qualificato dall’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), come deve essere considerato? E la competenza ad emettere ordinanze in materia di inquinamento acustico è esclusivamente del Sindaco o può essere anche del Dirigente?
Nella sentenza n. 159/2023 del TAR ER- Parma si trova la risposta alle predette domande che confermano un orientamento consolidato della giurisprudenza.
La vicenda
A seguito di segnalazioni di forte rumorosità, ARPAE accertava con rilevazioni fonometriche un consistente scostamento di ben 11.6 dB(A) dal valore limite differenziale di immissione sonora diurno fissato dalla legge in 5 dB(A). Il rumore proveniva dalle lezioni ed esercitazioni degli studenti di un Conservatorio, confinante altre attività.
Il Comune inviava al Conservatorio comunicazione di avvio di procedimento, teso ad individuare soluzioni alla problematica del rumore; il Conservatorio rispondeva presentando un “Programma finalizzato al risanamento delle emissioni acustiche”, poi oggetto di richieste di integrazioni da parte del Comune e di ARPAE, con concessioni di proroghe per la presentazione di relazioni tecniche e del progetto definitivo.
ARPAE, ritenuta incompleta la descrizione degli interventi di bonifica proposti e non definita la tempistica di realizzazione, proponeva al Comune l’assunzione di un provvedimento finalizzato a prescrivere le misure necessarie a risolvere la problematica e i tempi di realizzazione, e ordinare fino al completamento degli stessi che le lezioni e/o esercitazioni, presso alcune specifiche aule venissero svolti a finestre chiuse, salvo i ricambi d’aria in conformità alle normative Covid-19.
Il Comune adottava in conformità al parere ARPAE ordinanza dirigenziale in materia di inquinamento acustico ai sensi dell’art. 9 della L. 447/1995.
L’ordinanza veniva impugnata innanzi al TAR con richiesta di annullamento.
La decisione del TAR ER-Parma
L’ordinanza impugnata è illegittima per difetto di competenza del dirigente.
Afferma il TAR che il potere inibitorio ex articolo 9 della legge n. 447/1995 è del Sindaco e deve essere considerato quale ordinario rimedio alle situazioni di inquinamento acustico, con relativa incompetenza sul punto del dirigente.
La competenza non può essere in capo al dirigente in quanto l’articolo 9 della predetta legge testualmente dispone che “1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59 , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.”.
La norma è chiara nel porre in capo al Sindaco il potere di operare in presenza di una situazione di inquinamento acustico ordinando lo svolgimento di una serie di attività, ivi inclusa anche l’inibizione di alcune attività.
Il Collegio, con vari richiami di giurisprudenza[1], chiarisce inoltre che il potere di cui all’articolo 9 della legge n. 447/1995 viene ritenuto come lo strumento ordinario di intervento in presenza di inquinamento acustico. In sostanza:
- l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della legge n. 447/1995, deve ritenersi ("normalmente") consentito quando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali di protezione ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa legge n. 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti;
- l’art. 9 della l. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica. Deve piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica;
- l’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti. Questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia. Misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando esse siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto.
Il testo della sentenza è disponibile nel sito: https://www.ediliziaurbanistica.it/doc/10259846