Serre funzionali all'attività agricola - condizioni perché rientrino nell'edilizia libera
Commento della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, del 18/5/2023, n. 4934
24 MAGGIO 2023
Di Valeria Tarroni
L’art. 6, co. 1, lett. e) del DPR 6 giugno 2001 n. 380, prevede tra le attività di “edilizia libera”, le “serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”.
La giurisprudenza ha da tempo ha affermato, che un impianto serricolo, in quanto tale, è estraneo al regime della concessione qualora sia funzionale allo svolgimento dell’attività agricola” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2017 n. 1912) e non abbia “requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l’assetto urbanistico-ambientale” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022 n. 4 e 15 aprile 2019 n. 2438).
Le condizioni perché un manufatto definibile come “serra” possa rientrare nella attività libera sono due:
– l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione;
– la stagionalità, ossia l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato.
Precisa il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4934/2023 che l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all’atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la “periodicità” della presenza del manufatto sul territorio.
Ciò che, più precisamente, caratterizza la serra è non solo la “attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata”, ma anche e soprattutto la sua effettiva e periodica rimozione: solo in questo modo, infatti, la serra non costituisce una alterazione stabile, permanente del territorio (come tale abbisognevole di titolo edilizio), ma un intervento temporalmente definito (ancorché destinato a ripresentarsi nel tempo).
Il manufatto a serra, in definitiva, non può essere ricondotto nell’edilizia libera e necessità di titolo edilizio quando, aldilà delle caratteristiche costruttive, rilevanti al momento della realizzazione del manufatto, non c’è la prova della stagionalità, che rileva in epoca successiva, con la periodica rimozione e reinstallazione (in assenza della quale, correttamente, il Comune assume ordinanza di demolizioni sensi dell’art. 31 del dpr 380/2001).