Caratteristiche dei manufatti precari
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3669
28 APRILE 2023
Di Valeria Tarroni
Per stabilire se un manufatto è opera precaria per la cui realizzazione non serve il titolo edilizio o invece è nuova costruzione che ricade nell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del dpr 380/2001 per cui necessita del permesso di costruire, occorre esaminare le specifiche caratteristiche del manufatto.
L’art. 3, comma 1, lett. e.5), del dpr 380/2001 qualifica nuova costruzione “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee…………….”.
L’art. 6, comma 1 lett. e-bis del dpr 380/2001 include tra l’attività di edilizia libera, soggette a mera comunicazione inizio lavori non asseverata, le ”opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale”.
I predetti articoli sono i riferimenti normativi, unitamente alla giurisprudenza, per distinguere se un’opera edilizia abbia i requisiti per essere considerata nuova costruzione o precaria.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3669/2023 in linea con la giurisprudenza consolidata, afferma che per opera di carattere precario deve intendersi quella, agevolmente rimuovibile, funzionale a esaudire un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione ecc.), destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l'interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13/11/2019, n. 7792; 11/1/2018, n. 150; Sez. V, 25/5/2017, n. 2464).
Il carattere precario deve essere escluso quando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della stessa (Cons. Stato, Sez. IV, 7/12/2017, n. 5762).
La natura precaria di un’opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando piuttosto la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione (Cass. Pen., Sez. III, 8/2/2007 n. n. 5350).