La realizzazione di una piscina (anche se interrata) è nuova costruzione soggetta a permesso di costruire
Commento della sentenza del TAR Piemonte (Sez. II) del 5 aprile 2023, n. 315
19 APRILE 2023
Di Valeria Tarroni
Il caso riguarda la realizzazione, con SCIA, di una piscina completamente interrata delle dimensioni di 4,00 metri x 5,00 metri con profondità 1,50.
Il confinante contesta la legittimità della SCIA e diffida il Comune ad assumere provvedimento di ripristino. Il Comune risponde con provvedimento nel quale sostiene la legittimità della SCIA, qualificando la piscina come opera di natura prettamente pertinenziale, priva di autonoma destinazione e rientrante all’interno del limite di incremento volumetrico del 20% rispetto all’edificio principale.
Il provvedimento è impugnato con ricorso al TAR Piemonte che lo accoglie in quanto la piscina richiede il permesso di costruire e dunque è illegittima la SCIA.
La motivazione della sentenza
La piscina non è una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale ma è una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001, soggetta a permesso di costruire in quanto struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, comportando una permanente trasformazione dei luoghi.
Per condivisibile giurisprudenza, tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede (TAR Torino, Sez. II, 7.10.2022, n. 826; Id., 2.8.2022, n.703; TAR Lazio, Roma, Sez. II stralcio, 21.06.2022, n. 8325).
Sul piano funzionale, la piscina non può essere attratta alla categoria urbanistica delle pertinenze poiché non è esclusivamente complementare all'uso delle abitazioni e non costituisce una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 9.9.2020, n. 3730).
Il concetto di pertinenza urbanistica, richiamano i giudici del TAR, è meno ampio di quello definito dall’art. 817 c.c., poiché richiede che tra la cosa accessoria e quella principale vi sia un nesso tale da consentire esclusivamente la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l’opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico (cfr. Cons. St. Sez. VI, 29.1.2015, n. 406).