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Restituzione degli oneri concessori con interessi legali per la mancata realizzazione dell'intervento

Commento della sentenza del Tar Abruzzo-Pescara, Sez. I, del 21 marzo 2023 n. 123

29 MARZO 2023

Di Valeria Tarroni

La mancata realizzazione dell’intervento con conseguente decadenza del permesso di costruire per intervenuta scadenza dei termini di legge per l’inizio dei lavori, comporta la restituzione ai sensi dell’art. 2033 del codice civile, delle somme versate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Su tale importo sono dovuti gli interessi da computarsi al saggio legale a decorrere dal giorno della domanda e fino all’effettivo soddisfo, seguito all’emissione dei mandati di pagamento.
 
Per domanda si intende non solamente la domanda giudiziale ma anche l’apposito atto stragiudiziale di costituzione in mora ex art.1219 codice civile.
 
A margine della sentenza del TAR Pescara n. 123/2023 si richiama che la giurisprudenza è concorde sui seguenti principi inerenti la restituzione del contributo di costruzione.
 
Il privato che non effettua i lavori autorizzati con un titolo edilizio, ha sempre diritto alla restituzione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in quanto strettamente correlati, sia pur sotto profili differenti, alla facoltà di costruire. Non sono pertanto dovuti in caso di rinuncia, di mancato utilizzo o di decadenza del permesso di costruire (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 4633/2021).
 
In caso di realizzazione dell’opera parziale, l’amministrazione dovrà rideterminare il contributo di costruzione ed il privato avrà diritto alla restituzione della quota relativa alla porzione di opera non realizzata (Cons. di Stato, Sez. II, sentenza n. 4633/2021).
 
La restituzione è soggetta al termine di prescrizione di anni dieci (come previsto in generale per il diritto di credito, art. 2935 del c.c.) che decorre non dalla data di rilascio del titolo edilizio ma dalla data in cui il titolare comunica all'Amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte dell'amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali (Consiglio di Stato, Sez. I, sentenza n. 349/2021).
 
Il testo della sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 123/2023 è visualizzabile sul sito: https://www.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizzanodeRef=&schema=tar_pe&nrg=201900335&nomeFile=202300123_01.html&subDir=Provvedimenti