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Rifiuti: necessità dell’elemento soggettivo in caso di sversamento

Il TAR Toscana, sez. II, mediante sentenza del 13 marzo 2023, n. 270, ha stabilito la non legittimità dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti.

22 MARZO 2023

Il Tar Toscana, sez. II, con la sentenza del 13 marzo 2023, n. 270, ha ritenuto che, a seguito l’art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale richiede che la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa solo con riferimento al proprietario o al titolare di diritti reali, non significa che per altri responsabili l’elemento soggettivo non sia richiesto
 
Nella sentenza si legge inoltre che quanto detto fa riferimento solamente al proprietario che non abbia commesso materialmente l’illecito per il quale il nesso di responsabilità può essere di tipo meramente psicologico. Ciò non avviene nella maggioranza dei casi in cui chi deposita o sparga rifiuti sul suolo violando il relativo divieto è consapevole dell’illiceità dell’azione commessa, e in particolare della natura di rifiuto della sostanza o dell’oggetto depositato o sparso. La sentenza stabilisce pertanto che è illegittima l’ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi impartita ad un soggetto cui non possa essere mosso alcun rimprovero per l’utilizzo di sostanze che solo successivamente, in seguito ad indagini svolte dall’ARPA, sono risultate non conformi agli standard di produzione e dunque classificabili come rifiuti.