Decadenza vincoli espropriativi: è obbligo del Comune di provvedere
Commento a sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, sez. I, del 6/3/2023 n. 729
13 MARZO 2023
Di Valeria Tarroni
L’art. 9 “Vincoli derivanti da piani urbanistici” del dpr n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, in merito al vincolo espropriativo dispone:
al comma 1 che “un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità”;
al comma 2 che la durata del vincolo è di anni cinque, termine entro il quale può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
al comma 3 la decadenza del vincolo se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera.
Decorsi cinque anni in assenza del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, il vincolo espropriativo decade e l’area ricade nella disciplina dettata dall’art. 9 “Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica” del dpr 380/2001.
Questa disposizione (o altra equivalente regionale) subentra, provvisoriamente, alla disciplina della pianificazione comunale una volta decaduti i vincoli espropriativi, in attesa che il Comune ripianifichi le aree interessate dal vincolo decaduto.
Decaduto il vincolo di esproprio il Comune ha l’obbligo di reintegrare la disciplina urbanistica delle aree interessate. La scelta della nuova pianificazione è caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa..
Sull’obbligo del Comune di provvedere si è pronunciato il TAR per la Sicilia - Catania, Sez. I, sentenza del 7 marzo 2023 n. 729.
Il caso è il seguente.
Il proprietario di un terreno con destinazione F1” (Zone destinate ad attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale”, decaduto il vincolo di esproprio, presenta istanza al Comune per l’attribuzione di “soddisfacente disciplina urbanistica dell’area in questione”.
Il Comune non risponde e l’interessato ricorre al TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
La decisione
Il TAR riconosce l’illegittimità dell’inerzia mantenuta dal Comune, in quanto, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, l’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza della ricorrente volta alla riqualificazione del terreno per la parte rimasta priva di disciplina urbanistica per scadenza dei vincoli preordinati all’esproprio. La sentenza fissa al Comune il termine di giorni 120 decorrenti dalla notifica, per l’adozione del provvedimento che si pronunci sull’istanza e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina il commissario ad acta individuandolo nel Direttore del Dipartimento regionale dell’Urbanistica.
La motivazione
La decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo, per gli enti preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica.
Qualora a causa del venir meno dei vincoli un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario può presentare un’istanza volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e il Comune è tenuto ad esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione.
La decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l’area debba conseguire proprio la destinazione urbanistica richiesta dal privato, essendo in ogni caso rimesso all’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione da attribuire all’area in coerenza con la più generale disciplina del territorio, più idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo.