Il TAR Umbria, con sentenza del 1/2/2023 n. 50 richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza circa le condizioni che devono sussistere per l’esercizio del potere di acquisizione ex art. 42 bis del dpr 327/2001 di un bene illegittimamente occupato dall’amministrazione
10 FEBBRAIO 2023
DI Valeria Tarroni
La circostanza che il Tribunale Civile abbia condannato il Comune alla restituzione di un bene immobile, non costituisce di per sé fattore ostativo all’esercizio del potere di acquisizione sanante di terreni occupati senza titolo e trasformati con opere pubbliche (nel caso di specie di viabilità), ai sensi dell’art. 42-bis del dpr n. 327/2001 (Testo Unico Espropriazini).
Il chiarimento arriva dal TAR Umbria, Sez. I, sentenza 1/2/2023 n. 50 che, dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza circa le condizioni che devono sussistere per l’esercizio del potere di acquisizione ex art. 42 bis del dpr 327/2001 di un bene illegittimamente occupato dall’amministrazione e dunque in presenza dell’interesse pubblico al trasferimento del bene al patrimonio del Comune non essendo possibile la retrocessione del bene stante le infrastrutture realizzate e l’assenza di ragionevoli alternative, compiuta la valutazione degli interessi in conflitto statuisce che “dalla condizione di illecita detenzione e trasformazione del suolo di proprietà privata consegue l’obbligo civilistico del Comune di procedere al ripristino del diritto di proprietà, mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, previa demolizione dei manufatti ivi realizzati; salva, però, la facoltà dell’ente di continuare a utilizzare i fondi, purché li acquisisca legittimamente, mediante lo strumento autoritativo previsto dall’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali indicate, ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali da acquisirsi (cfr. da ultimo TAR Campania, Napoli, sez. V, 9 maggio 2022, n. 3148)”.
Il testo della sentenza TAR Umbria, Sez. I n. 50/2023 è visualizzabile sul sito: https://www.giustizia-amministrativa.it