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In caso di permesso di costruire convenzionato gli oneri concessori vanno restituiti se manca l’edificazione?

La risposta al quesito è positiva, come ricordato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 26 novembre 2021, n. 990
 

30 GENNAIO 2023

Di M. Petrulli
 
Si chiede se anche nel caso di permesso di costruire convenzionato gli oneri concessori vanno restituiti se manca l’edificazione.
 
La risposta al quesito è positiva, come ricordato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 26 novembre 2021, n. 990.
 
Il contributo per il rilascio del permesso di costruire (ex art. 16 del Testo Unico Edilizia – d.P.R. n. 380/2001), commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, trova pacificamente titolo nell’effettiva attività di trasformazione del territorio posta in essere dal soggetto interessato in forza del titolo abilitativo all’edificazione. Ne discende, quale immediato e diretto corollario, il diritto di colui che detto contributo abbia corrisposto ad ottenerne la ripetizione tutte le volte in cui tale trasformazione non abbia, di fatto, avuto luogo, in conseguenza di un’espressa rinuncia al permesso di costruire -che per essere valida deve, evidentemente, riguardare un titolo ancora efficace- ovvero dell’intervenuta decadenza del titolo edilizio (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 13 luglio 2017, n. 3456; TAR Lazio, Latina, sent. 21 giugno 2018, n. 349; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 24 ottobre 2018, n. 1790).
 
In tale contesto è irrilevante il convenzionamento, o meno, dell’immobile costruendo, incidente sulla misura del contributo di concessione, ma non sui principi generali in tema di contestazione giudiziale del contributo e di eventuale azione di ripetizione, entro il termine ordinario di prescrizione (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 7 maggio 2015, n. 2294).