L’ordinanza per la demolizione di manufatti abusivi realizzati in un edificio condominiale nei confronti dell’Amministratore di condominio, è illegittima per difetto di legittimazione passiva del destinatario, ove gli abusi siano realizzati su parti di proprietà esclusiva
14 DICEMBRE 2022
Note a: TAR SICILIA-CATANIA, Sez. I, sentenza n. 3130 del 1/12/2022
di V. Tarroni
L’ordinanza per la demolizione di manufatti abusivi realizzati in un edificio condominiale emessa ex art. 31 dpr 380/2001 (in precedenza art. 7 L. 47/78) nei confronti dell’Amministratore di condominio, è illegittima per difetto di legittimazione passiva del destinatario, ove gli abusi siano realizzati su parti di proprietà esclusiva.
Ma anche ove gli abusi rilevati risultino realizzati su parti comuni, l’ordinanza di ripristino non poteva essere rivolta all’amministratore pro tempore del condominio, stante che le parti comuni dell'edificio non sono di proprietà dell'ente condominio, ma dei singoli condomini. L’ordinanza volta a colpire l'abuso realizzato sulle parti comuni deve essere indirizzata esclusivamente nei confronti dei singoli condomini, in quanto unici (com)proprietari delle stesse (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 18 maggio 2022, n. 6276; cfr. anche T.A.R. Basilicata, sez. I, 14 gennaio 2022, n. 14; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10 luglio 2020, n. 3005).
La giurisprudenza ha costantemente qualificato il condominio “come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini”