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Pannelli solari e non necessità di autorizzazione paesaggistica

Il caso ha a oggetto l'installazione di due pannelli solari termici, integrati nel tetto a falda, e di una tenda mobile orizzontale di protezione sul terrazzo e richiede l’autorizzazione paesaggistica semplificata

12 DICEMBRE 2022

di M. Petrulli

Il proprietario di un immobile situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico: presenta una SCIA per l’installazione di due pannelli solari termici integrati nel tetto a falda e di una tenda mobile orizzontale di protezione sul terrazzo e richiede l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

La Soprintendenza: evidenzia che la documentazione è priva di idonei riferimenti alle autorizzazioni paesaggistiche (eventualmente) acquisite per gli interventi eseguiti in precedenza e delle eventuali dichiarazioni di conformità sull’attuale stato dei luoghi; assume, quindi, di aver dovuto considerare le opere non lecite, non potendo verificare la liceità delle preesistenze, così come stabilito dall’art. 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004).

La risposta esatta: la posizione della Soprintendenza non è legittima, come affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 5 dicembre 2022, n. 3285, secondo cui le opere oggetto della scia non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.

Per quanto riguarda la tenda mobile, il punto 22 dell’allegato A al D.P.R. n. 31/2017 include la “installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato” tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Con riferimento ai pannelli solari, si richiama il comma 5 dell’art. 7 bis D.Lgs. n. 28/2011, come novellato dall’art. 9, comma 1, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che dispone come segue: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

A ciò si aggiunga che, trattandosi di un intervento volto all’adeguamento tecnologico, attraverso l’istallazione di pannelli solari termici integrati nel tetto a falda, non si pone in contrasto, bensì a salvaguardia, sia pur in via indiretta, dei valori paesaggistici.

Invero, “Per consolidata giurisprudenza, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1104/2013; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 296/2021; n. 617/2021).

- il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede, infatti, di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017);

- in simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti – ancorché potenzialmente antagonistici – interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto;

- ciò posto, come statuito da Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016, «le motivazioni dell'eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica»;

- «Ogni nuova opera d'altronde – prosegue la decisione richiamata – ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell'uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.

Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico – alla realizzazione … di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile … Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l'opera progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, non può ridursi all'esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici” (TAR Campania, Salerno, sez. II, 28 febbraio 2022, n. 564).

Nel caso di specie la Soprintendenza non ha tenuto conto di tutto ciò e ha motivato il parere sfavorevole esclusivamente censurando l’asserita presenza di opere in difformità da quelle precedentemente assentite.