Il punto che il Consiglio di Stato è chiamato a dirimere è il seguente: per effetto dell’annullamento da parte del giudice amministrativo delle modifiche urbanistiche apportate dalla Regione, l’area è zona bianca oppure rivive la destinazione urbanistica attribuita dal Comune in fase di adozione dello strumento urbanistico?
16 NOVEMBRE 2022
di Valeria Tarroni
Nota a: Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 4/11/022 n. 9663
In fase di approvazione di un P.R.G., la Regine Lazio modifica d’ufficio in verde pubblico la destinazione urbanistica di un’area, qualificata dal Comune in fase di adozione, a destinazione residenziale di completamento e, limitatamente alla fascia fronteggiante la Via Pubblica, a parcheggio. Tale area era già qualificata edificabile anche nella precedente risalente pianificazione del Comune.
In relazione a tale modifica il provvedimento di approvazione, impugnato davanti al giudice amministrativo, viene annullato. Nessun nuovo provvedimento concernente la pianificazione dell’area veniva in seguito assunto per confermare o modificare l’originaria destinazione residenziale. Nel certificato di destinazione urbanistica l’area veniva considerata zona bianca.
Il nuovo contenzioso scaturisce a seguito del diniego di un permesso di costruire. Il punto che il Consiglio di Stato è chiamato a dirimere è il seguente: per effetto dell’annullamento da parte del giudice amministrativo delle modifiche urbanistiche apportate dalla Regione, l’area è zona bianca oppure rivive la destinazione urbanistica attribuita dal Comune in fase di adozione dello strumento urbanistico?
Il Consiglio di Stato chiarisce che l’area non si trova in una zona bianca ma deve ritenersi vigente la destinazione che era stata data in occasione dell’adozione del P.R.G.; ritiene inoltre censurabile la condotta del Comune che, pur ritenendo che per effetto delle sentenze del giudice amministrativo si fosse creata una zona bianca, non ha avviato un procedimento per assegnare una destinazione urbanistica a quella porzione del suo territorio.
La sentenza inquadra anzitutto la natura giuridica del PRG ed il ruolo di copianificazione del Comune e della Regione, nel complesso procedimento amministrativo di approvazione del piano urbanistico.
Il P.R.G. è un atto complesso e più precisamente a complessità diseguale: E’ prevista l’adozione da parte del Consiglio comunale all’esito di un procedimento di esame delle osservazioni pervenute ed una successiva approvazione da parte della Regione. Il Comune riveste una posizione preponderante nella regolazione degli interessi urbanistici comunali; la Regione svolge una funzione di copianificazione urbanistica ma nei limiti di rilevanza di interessi regionali coinvolti nella pianificazione territoriale comunale (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1346).
La modifica introdotta dalla Regione in sede di approvazione del PRG ed annullata in sede giurisdizionale incide sul contenuto sostanziale del piano, privandolo di prescrizioni aggiuntive di cui sia stata accertata l’illegittimità, ma non fa venire meno l’effetto provvedimentale proprio della delibera di approvazione che conclude in via definitiva la fattispecie complessa di formazione dello strumento urbanistico. Pertanto, una volta venuta meno la prescrizione introdotta in sede di approvazione, il PRG deve intendersi approvato e vigente, anche in relazione ai terreni oggetto del contenzioso, secondo l’originaria scelta pianificatoria effettuata dal Comune.