Convenzione urbanistica e recesso art. 72 legge fallimentare – Inapplicabilità
L’art. 72 della L.F. che attribuisce al curatore il potere di liberare il fallimento da eventuali vincoli contrattuali in atto, attraverso lo scioglimento del contratto, non trova applicazione nei confronti delle convenzioni urbanistiche
4 NOVEMBRE 2022
di Valeria Tarroni
L’art. 72 della L.F. che attribuisce al curatore il potere di liberare il fallimento da eventuali vincoli contrattuali in atto, attraverso lo scioglimento del contratto, non trova applicazione nei confronti delle convenzioni urbanistiche.
La norma
L'articolo 72 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), stabilisce che "
Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto".
La ratio della norma è quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile vulnus derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento.
Inapplicabilità della L.F. alle convenzioni urbanistiche
Il
TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 2261 del 14/10/2022, ribadisce il proprio precedente orientamento, condiviso dal Consiglio di Stato
[1], circa l’inapplicabilità dell’art. 72 L.F. alle convenzioni urbanistiche.
Le esigenze di non penalizzare gli interessi del ceto creditorio, chiarisce il TAR, non possono essere enfatizzate fino al punto da riconoscere al curatore il potere di sciogliersi da una convenzione precedentemente stipulata dalla società fallita ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990. Verrebbe infatti attribuita una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a quelli sottesi all’esecuzione di una prestazione dettata dall’interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati.
La concreta possibilità di realizzazione dell’interesse pubblico, di cui l’Amministrazione è istituzionalmente portatrice, verrebbe infatti pregiudicata dalle scelte del curatore fallimentare ancorché mosso da esigenze individualistiche, così palesandosi una precisa gerarchia di valori priva di fondamento normativo siccome innescata dall’interferenza tra due norme (l’art. 72 della legge fallimentare e l’art. 11 della legge n. 241 del 1990) aventi una ben diversa collocazione topografica e temporale” (Consiglio di Stato, IV, 12 luglio 2018, n. 4251; anche T.A.R. Veneto, II, 26 novembre 2020, n. 1136; T.A.R. Lazio, Roma, II, 5 marzo 2020, n. 2962; T.A.R. Toscana, I, 14 giugno 2019, n. 873).
Natura delle convenzioni urbanistiche
La convenzione urbanistica stipulata tra pubblica amministrazione e privato, accessiva al rilascio di titoli edilizi, è un accordo amministrativo riconducibile all’alveo dell’art. 11 della L. 241/1990, avente natura peculiare in quanto tesa al soddisfacimento dell’interesse pubblico. Come espressamente dispone il medesimo articolo, al comma 2, i principi del codice civile sulle obbligazioni e sui contratti non sono di per sé integralmente applicabili, ma solo “in quanto compatibili”. Ne consegue che dette convenzioni soggiaciono alla previsione dell’art. 1372 del codice civile che al primo comma sancisce il principio generale in base al quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non trova applicazione la deroga prevista dalla disciplina privatistica di cui all’art. 72 della L.F. che consente al curatore del fallimento di liberarsi da vincoli contrattuali in atto. La sentenza del Tar Milano richiamano numerose pronunce che confermano le motivazioni suesposte e che confermano un indirizzo giurisprudenziale consolidato.
Il testo della sentenza TAR Lombardia-Milano, n. 2261/2022 è consultabile
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202102348&nomeFile=202202261_01.html&subDir=Provvedimenti
Note
[1] Tar Lombardia, Sez. II , sentenza n. 839/2021 confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1580/2022.