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Nuovo Codice appalti, il testo della bozza provvisoria

Pubblichiamo lo “Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici””
 

2 NOVEMBRE 2022

PUBBLICHIAMO LO “SCHEMA PRELIMINARE DI CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78, RECANTE “DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI””.
Si tratta della bozza (provvisoria) predisposta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato e trasmessa al neocostituito Governo Meloni.
 
Il nuovo Codice deve essere approvato, nel quadro delle riforme “abilitanti” previste dal PNRR, entro il 30 marzo 2023.
 
Il nuovo Codice è suddiviso in cinque libri per un totale di 230 articoli.
 
LIBRO I: DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE
LIBRO II: DELL’APPALTO
LIBRO III: DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI
LIBRO IV: DELLE CONCESSIONI E DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
LIBRO V: DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUIZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Innovativi e impattanti, anche sul piano culturale, i principi generali fissati nei primi articoli, che costituiscono espressamente i criteri interpretativi di tutto il nuovo Codice:
 
Articolo 1 “Principio del risultato”: 
 
“1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
 
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.
 
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
 
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.
 
 
 
Articolo 2 “Principio della fiducia”:
 
1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
 
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
 
3. Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, per la responsabilità amministrativa costituisce colpa grave esclusivamente la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
 
4. Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i programmi di formazione di cui all’articolo 15, comma 7.
 
 Articolo 3 “Principio dell’accesso al mercato”:
 
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità e non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.
 
 
Ora la parola passa al Governo che dovrà valutare lo schema e le eventuali modifiche o integrazioni.
 
Nelle prossime ore pubblicheremo le prime analisi dell’articolato sulle questioni più urgenti e avvertite dagli operatori.
 
Di seguito il testo della schema preliminare