Il Comune non ha alcun obbligo di comunicazione ex art. 7 L. 241/1990. E’ quanto si evince dal Consiglio di Stato sentenza n. 8653 del 2022
31 OTTOBRE 2022
di Valeria Tarroni
Il Comune non ha alcun obbligo di comunicazione ex art. 7 L. 241/1990 a fini partecipativi nei confronti del vicino-confinante, controinteressato al rilascio di un titolo edilizio.
E’ quanto si evince dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 10/10/2022 n. 8653 che afferma “il vicino controinteressato all'opera edificanda non è un soggetto cui deve essere inviata la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990; qualora sia richiesto il rilascio di un titolo edilizio, il confinante può intervenire nel procedimento ed eventualmente impugnare il provvedimento finale, ma non ha titolo ad essere avvisato ai sensi del citato art. 7.
Occorre focalizzare una differenza. Se è assodato che la procedura di partecipazione non è prevista nell’iter di rilascio del permesso di costruire ordinario o in sanatoria poiché i confinanti pur essendo legittimati all’impugnazione del titolo non rivestono la qualifica di controinteressato in senso tecnico[1], nel caso invece di rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, la comunicazione non può essere omessa.
L’ art. 14, comma 2, del dpr 380/2001 dispone espressamente che deve essere data comunicazione di avvio di procedimento agli interessati (soggetti diversi dal destinatario del provvedimento, che vanno individuati in concreto caso per caso), ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990. La motivazione deriva dal fatto che l’istituto di carattere eccezionale della deroga, consente, rispetto all’ordinario titolo edilizio, il rilascio di un titolo non conforme alla disciplina edilizia (che non è dunque un atto dovuto), espressine di una scelta discrezionale dell’amministrazione, che esplica i propri effetti non soltanto nei riguardi del richiedente il permesso ma anche dei soggetti titolari di posizioni giuridiche suscettibili di essere pregiudicate dall’attività edilizia. La disposizione è dunque volta a salvaguardare l’affidamento di questi soggetti (vicini-confinanti) che soltanto con la partecipazione possono entrare nel merito delle scelte ampiamente discrezionali dell’amministrazione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 10/10/2022 n. 8653
Note
[1] Cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, n. 341 del 2018; TAR Campania (SA) Sez. I, n. 539 del 18 maggio 2020