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Permesso di costruire per l’ampliamento volumetrico di un edificio residenziale

L'esperto risponde sulla legittimità dall’ufficio tecnico comunale, nel rilasciare un permesso di costruire per l’ampliamento volumetrico di un edificio residenziale e alla realizzazione di un’autorimessa, indicando, quale condizione apposta al titolo edilizio, l’acquisizione, prima dell’avvio dei lavori, di una relazione univoca sulla fattibilità dell’intervento sotto il profilo strutturale concordata con i condomini confinanti

21 OTTOBRE 2022

di M. Petrulli

Si chiede se sia legittimo che l’ufficio tecnico comunale, nel rilasciare un permesso di costruire per l’ampliamento volumetrico di un edificio residenziale e alla realizzazione di un’autorimessa, sviluppantesi su cinque livelli interrati, per un totale di 40 box auto, indichi, quale condizione apposta al titolo edilizio, l’acquisizione, prima dell’avvio dei lavori, di una relazione univoca sulla fattibilità dell’intervento sotto il profilo strutturale concordata con i condomini confinanti. 

Si tratta di una condizione illegittima, di caratteri sospensivo incerto, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 19 aprile 2018, n. 2366, visto che:

  • la prescrizione, nel caso di specie, subordinava il permesso all’esecuzione di lavori da effettuarsi secondo modalità non determinate preventivamente, ma, al contrario, determinabili solo in un momento successivo;
  • la scelta dell’Amministrazione di prevedere la condizione de qua in sostanza assegnava il potere decisorio sulla concreta operatività del permesso a soggetti esterni, finendo sostanzialmente per abdicare all’esercizio della funzione pubblica e, conseguentemente, per dismettere la titolarità del procedimento di cui è investita ex lege;
  • l’efficacia del permesso risultava in tal modo permeata da incertezza, essendo subordinata alla conclusione di un accordo futuro (ed eventuale) avente ad oggetto le modalità esecutive dell’intervento;

l’efficacia del permesso di costruire veniva rimessa alla decisione, se non all’arbitrio, di soggetti terzi controinteressati, in quanto la conclusione dell’accordo dipende dal consenso dei proprietari confinanti in ordine alla fattibilità dell’intervento