Chiusura di struttura turistico-ricettiva per mancanza del certificato di agibilità
Il collegio richiama che la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che qualora dall’attività istruttoria della P.A. risulti che un edificio sia privo del certificato di agibilità, è legittimo il provvedimento contingibile ed urgente emesso ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, con cui il sindaco — constatando la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità — dichiara l’inabitabilità dell’immobile e dispone l’immediata cessazione dell’utilizzo dei locali e lo sgombero degli occupanti.
17 OTTOBRE 2022
(TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I, sentenza 11 ottobre 2022 n. 1575)
Di Valeria Tarroni
Il fatto
A seguito di accertamenti effettuati congiuntamente da tecnici del Comune, dalla Polizia Municipale, dall’Asl e dai Carabinieri, con ordinanza contingibile e urgente emessa ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.lgs. 267/2000 il Sindaco dispone l’immediata chiusura di una struttura turistico-ricettiva in quanto:
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l’intera struttura risultava priva di agibilità e i bungalow adibiti ad uso turistico - con presenza di persone soggiornanti – erano privi di autorizzazione edilizia ed oggetto di ordinanza non ottemperata;
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nel lavabo del banco del bar/minimarket annesso alla struttura (aperto al pubblico al momento del sopralluogo) non vi era erogazione di acqua potabile.
L’ordinanza sindacale ex art. 54 d.lgs. 267/2000
Stante le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate, il Sindaco con ordinanza contingibile e urgente
ex art. 54, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, disponeva:
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la chiusura immediata della struttura turistica ricettiva;
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lo sgombero immediato dalle persone soggiornanti nella struttura;
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l’interdizione e l’inaccessibilità a tutti all’interno della struttura.
Il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza
Il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza evidenzia i seguenti profili di illegittimità:
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violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 in mancanza di un pericolo concreto di danno grave ed imminente per l’incolumità e la salute pubblica;
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omessa preventiva comunicazione di avvio di procedimento al destinatario del provvedimento;
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omessa preventiva comunicazione al Prefetto.
La decisione del TAR
Il ricorso è respinto.
Il collegio richiama che la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che qualora dall’attività istruttoria della P.A. risulti che un edificio
sia privo del certificato di agibilità, è legittimo il provvedimento contingibile ed urgente emesso ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, con cui il sindaco — constatando la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità — dichiara l’inabitabilità dell’immobile e dispone l’immediata cessazione dell’utilizzo dei locali e lo sgombero degli occupanti.
Non costituisce requisito di legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente, la comunicazione preventiva al prefetto poiché non è volta all’acquisizione di un parere preventivo o di un altro apporto istruttorio, ma ha soltanto finalità organizzative per consentire al prefetto la predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione e per fargli conoscere in anticipo il suo contenuto al fine di esonerare l’amministrazione statale da eventuali profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di ordinanze illegittime.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la giurisprudenza è da tempo univoca nell’affermare che, per le ordinanze sindacali contingibili e urgenti, non si impone il rispetto delle regole poste a presidio della partecipazione del privato
ex lege n. 241 del 1990, in considerazione dell’urgenza di provvedere e dell’attualità dello stato di pericolo che può aggravarsi con il trascorrere del tempo. Concrete esigenze di celerità e di speditezza in ordine alla necessità di provvedere, consentono di prescindere dalla comunicazione di avvio di procedimento.
TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I, sentenza 11 ottobre 2022 n. 1575 link