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Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi

Via libera della Agenzia delle Entrate alla proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 del 110% per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, condizionata all’effettuazione dei lavori per almeno il 30% al 30 settembre 2022, anche nell’ipotesi in cui gli interventi «siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data». È una delle tante novità della circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E,

14 OTTOBRE 2022

Via libera della Agenzia delle Entrate alla proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 del 110% per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, condizionata all’effettuazione dei lavori per almeno il 30% al 30 settembre 2022, anche nell’ipotesi in cui gli interventi «siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data». È una delle tante novità della circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 7, nella quale è stato chiarito definitivamente che i pagamenti effettuati fino al 30 settembre 2022 sono irrilevanti ai fini del calcolo del 30% dei lavori effettuati al 30 settembre 2022. Almeno per la versione definitiva della circolare pubblicata ieri dall’Agenzia, che ha modificato a pagina 32, rigo 8, la parola «pagamenti» con la parola «lavori».

 

Lavori non agevolabili

L’agenzia delle Entrate, nella circolare, ha confermato che è «facoltà (e non obbligo)» includere “anche i lavori non oggetto del superbonus” nel computo dei lavori su cui fare il calcolo del 30% dei lavori effettuati al 30 settembre 2022, ai fini della proroga al 31 dicembre 2022 per le villette e le case a schiera delle persone fisiche”. Pertanto, può essere “superfluo includere nel predetto computo” i lavori non agevolabili.

Pagamento al 30 settembre

Secondo la versione del 6 ottobre 2022 della circolare n. 33/E «è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al superbonus, pagamenti pari a 12mila euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti». Nella versione di ieri sera, invece, il termine «pagamenti» è stato corretto con la parola «lavori».