19 SETTEMBRE 2022
di Valeria Tarroni
Con la sentenza n. 7484 del 26/8/2022, il Consiglio di Stato, Sez. II, affronta il tema della legittimazione del terzo ad agire in giudizio in una vicenda urbanistica.
Il criterio della c.d. “vicinitas, che consiste in un significativo e stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento, è sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare un provvedimento di natura urbanistica?
La pronuncia riguarda una variante specifica al P.R.G. inerente la localizzazione (o rilocalizzazione) di un impianto industriale di betonaggio sul territorio.
La vicinitas, si evince dalla sentenza, fonda la legittimazione al ricorso in quanto enuclea la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività, ma non basta. Occorre anche che sussista un interesse al ricorso con riguardo ad un pregiudizio, ad un danno subendo.
Dunque, la vicinitas unitamente alla sussistenza di un pregiudizio sono idonei a fondare la legittimazione e l’interesse ad impugnare il provvedimento.
La nuova previsione urbanistica, osserva il Consiglio di Stato, impatta sulle aree limitrofe con un pregiudizio concreto per i proprietari delle stesse, pregiudizio che non deve essere necessariamente limitato all’aspetto economico (quale la diminuzione di valore dei beni di proprietà dei ricorrenti), ma va considerato anche in relazione alla generale diminuzione della possibilità di godimento dei beni di proprietà (per la minore salubrità dei luoghi ovvero in relazione alla tutela della salute) o dalla stessa fruibilità dei luoghi per i residenti.
E’ la stessa deliberazione impugnata, affermano i giuridici, a fornire la prova dell’interesse al’impugnativa, laddove mette in evidenza che sulla scelta urbanistica deve essere stimolata l’attenzione della popolazione, anche perché si tratta di scelte che influiscono sull’ambiente e sul paesaggio e che incidono perciò sugli interessi dei residenti della borgata in cui ricade l’intervento.