Decadenza del permesso di costruire e sequestro del cantiere
L'esperto risponde sulla questione del privato che voglia evitare la decadenza del permesso di costruire è onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell'efficacia del titolo edilizio prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori anche in pendenza di un’iniziativa giudiziaria rivelatasi poi infondata
9 SETTEMBRE 2022
di M. Petrulli
Il titolare del permesso di costruire: a seguito dell’avvenuto sequestro del cantiere, non avvia in tempo i lavori né presenta istanza di proroga del termine di inizio lavori; ricevuto il conseguente provvedimento di decadenza del titolo edilizio, lo impugna dinanzi al giudice sostenendo la rilevanza automatica del sequestro quale atto idoneo ad evitare la decadenza.
Il Comune: ritiene che il permesso sia decaduto poiché, in assenza di un’istanza di proroga, non rileva il sequestro del cantiere al fine di impedire la decadenza.
La risposta esatta: il Comune ha ragione, come affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 31 agosto 2022, n. 2281.
Secondo un consolidato orientamento, infatti, il privato che voglia evitare la decadenza del permesso di costruire è onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell’efficacia del titolo edilizio prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori anche in pendenza di un’iniziativa giudiziaria rivelatasi poi infondata, di cui all’art. 15, comma 2 bis, del d.P.R. n. 380/2001, per l’effetto escludendosi qualsiasi sospensione automatica del termine di durata del permesso edilizio e, a maggior ragione, una sua automatica proroga (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 2078/2020).
Ne discende, pertanto, che anche nell’eventualità in cui emerga, come nel caso di specie, la sussistenza di un factum principis, l’interessato che intenda impedire la decadenza del titolo è, pertanto, sempre onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell’efficacia dello stesso prima (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 7608/2019).
Privo di pregio appare, dunque, la tesi secondo cui il termine debba ritenersi automaticamente sospeso in presenza di una causa di forza maggiore, quale nel caso di specie il sequestro penale dell’area interessata dall’intervento, non essendo ipotizzabile nell’attuale sistema giuridico la sospensione automatica del titolo edilizio, bensì essendo sempre necessaria, al fine di ottenere la sospensione, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve seguire un provvedimento da parte della stessa amministrazione, che ha rilasciato il titolo edilizio, che accerti l’impossibilità del rispetto del termine ab origine fissato in relazione al factum principis (T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, sent. n. 59/2016).